Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; c) all'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice, ferme restando le decisioni assunte dall'IVASS in attuazione degli artt. 220-bis e 220-quater del Codice e delle relative disposizioni attuative. Le disposizioni del regolamento non si applicano all'ultima societa' controllante italiana che e' controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato nel caso in cui l'IVASS non eserciti la vigilanza su tutti gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV, Capo III del Codice a livello di sottogruppo nazionale, ai sensi del Capo IV (Sottogruppi nazionali) del regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice.