Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il regolamento si applica: 
    a) alle imprese di assicurazione e di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica italiana; 
    b) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica italiana; 
    c) all'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210,
comma 2 del Codice, ferme restando le decisioni assunte dall'IVASS in
attuazione degli artt.  220-bis  e  220-quater  del  Codice  e  delle
relative disposizioni attuative. Le disposizioni del regolamento  non
si  applicano  all'ultima  societa'  controllante  italiana  che   e'
controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione,  da
una societa' di partecipazione assicurativa  o  da  una  societa'  di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in  un  altro  Stato
nel caso in cui l'IVASS  non  eserciti  la  vigilanza  su  tutti  gli
strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV, Capo  III  del
Codice a livello di sottogruppo  nazionale,  ai  sensi  del  Capo  IV
(Sottogruppi nazionali) del regolamento IVASS n.  22  del  1°  giugno
2016, attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo
di cui al Titolo XV del Codice.