Art. 3 Interventi di immediata esecuzione 1. Nel caso di interventi di immediata esecuzione sugli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto-legge, eseguiti con le procedure di cui all'art. 8 del medesimo decreto ed alle ordinanze del Commissario straordinario nn. 4 e 8 del 2016, la progettazione degli interventi di rafforzamento locale di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste dall'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' effettuata unitariamente. 2. Il progetto unitario di cui al comma 1 puo' prevedere l'esecuzione di opere finalizzate alternativamente: a) alla riduzione delle vulnerabilita' al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilita' inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio; b) al passaggio dall'intervento di rafforzamento locale all'intervento di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; c) al passaggio dall'intervento di rafforzamento locale all'intervento di adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni. 3. Gli interventi di cui al comma 2 sono volti alla riduzione della classe di rischio attribuita all'edificio ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, e s.m.i. Gli stessi sono realizzati sulle parti strutturali e sulle finiture connesse degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. 4. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, per i quali ai sensi della vigente normativa occorra presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o richiedere il permesso di costruire, va in ogni caso acquisita preventivamente l'autorizzazione ai fini sismici. 5. Resta fermo, indipendentemente dal contenuto dei progetti unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito in ordine alla non operativita' del limite massimo di incarichi professionali dall'art. 6, comma 1, lettera b), dell'allegato A all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, come sostituito dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.