Art. 3 
 
                 Interventi di immediata esecuzione 
 
  1. Nel caso di interventi di  immediata  esecuzione  sugli  edifici
residenziali  e  produttivi  che  presentano  danni  lievi  ai  sensi
dell'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  punto  1,  del  decreto-legge,
eseguiti con le procedure di cui all'art. 8 del medesimo  decreto  ed
alle ordinanze del Commissario straordinario nn. 4 e 8 del  2016,  la
progettazione degli interventi di rafforzamento locale  di  cui  alle
vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni  e   degli   ulteriori
interventi inerenti  alle  aggiuntive  misure  antisismiche  previste
dall'art. 16-bis, comma 1, lettera i),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917,   e'   effettuata
unitariamente. 
  2.  Il  progetto  unitario  di  cui  al  comma  1  puo'   prevedere
l'esecuzione di opere finalizzate alternativamente: 
    a) alla riduzione delle  vulnerabilita'  al  fine  di  consentire
almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilita' inferiore e  alla
conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio; 
    b)  al  passaggio   dall'intervento   di   rafforzamento   locale
all'intervento di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti  norme
tecniche per le costruzioni; 
    c)  al  passaggio   dall'intervento   di   rafforzamento   locale
all'intervento di adeguamento sismico ai sensi  delle  vigenti  norme
tecniche per le costruzioni. 
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono volti alla riduzione della
classe di rischio attribuita all'edificio ai sensi dell'allegato A al
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  del  28
febbraio 2017, n. 58, e s.m.i. Gli stessi sono realizzati sulle parti
strutturali e sulle finiture connesse degli edifici  o  complessi  di
edifici collegati strutturalmente. 
  4. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2,  per
i quali ai  sensi  della  vigente  normativa  occorra  presentare  la
segnalazione certificata di inizio attivita' o richiedere il permesso
di   costruire,   va   in   ogni   caso   acquisita   preventivamente
l'autorizzazione ai fini sismici. 
  5.  Resta  fermo,  indipendentemente  dal  contenuto  dei  progetti
unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito in ordine  alla
non  operativita'  del  limite  massimo  di  incarichi  professionali
dall'art. 6, comma 1, lettera b), dell'allegato A  all'ordinanza  del
Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017,  come  sostituito
dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.