Art. 3 Produzione animale 1) Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera siculo (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti. 2) Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da 2 a 5) e all'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008. 3) La regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano ove e' stata presentata la notifica di attivita' con metodo biologico e' l'Autorita' competente, a cui si fa riferimento nel paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammiferi femmine non biologici consentite per il rinnovo del patrimonio. 4) L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilita' degli animali biologici di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, mette a disposizione delle Autorita' competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilita' sul mercato di animali biologici. Tale documentazione e' costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa. L'operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilita' di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorita' competente. L'Autorita' competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 5) Per «estensione significativa dell'azienda», di cui alla lettera a), paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intende un ampliamento delle «unita' di produzione», definite alla lettera f), art. 2 del regolamento (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie. 6) Gli accordi di cooperazione, previste al paragrafo 3 dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 889/2008 non possono contribuire alla determinazione dell'«estensione significativa dell'azienda». 7) Con riferimento all'elenco di cui all'art. 12, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 889/2008, che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in ciascun ricovero, la categoria «pollastrelle» e' da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii). 8) In riferimento all'art. 12, paragrafo 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 il Ministero, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al D.D. n. 631 del 9 aprile 2013, con decreto direttoriale, fissa i criteri di definizione dei ceppi a lento accrescimento. 9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 10, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'eta' minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008. 10) Per «aree di pascolo ad uso civico», di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e per «aree di pascolo comune» di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono: a. aree di proprieta' di enti pubblici; b. aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche; c. aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo. 11) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono le Autorita' competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico, sia da considerarsi «area di pascolo comune», anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate. 12) I documenti giustificativi relativi a: a. «ricorso alle disposizioni» di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008; b. rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008; c. «rispetto della disposizione» relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008; d. «uso di alimenti non biologici di origine agricola» di cui all'art. 43 del regolamento (CE) n. 889/2008; e. «ricorso alle deroghe» di cui all'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008; corrispondono alle ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale. 13) Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008, sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorita' sanitaria competente per territorio. Tra le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008 e' inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale; per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario e' reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinata, per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformita' a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'Organismo di controllo a cui l'operatore e' assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite. 14) Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del regolamento (CE) 889/08, sono quelle che, a titolo esemplificativo, possono causare le situazioni di seguito elencate: a. disponibilita' alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come «scorte» sia come «fonti di bottinatura», nettare, polline e melata; b. rischio di diffusione di stati infettivi. 15) Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5, art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008, il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non e' inferiore a quaranta giorni. 16) Per «mangimi», di cui alla lettera a) dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi cosi' come definite alla lettera g), paragrafo 2, art. 3 del regolamento (CE) n. 767/2009. 17) L'autorita' competente che stabilisce il numero di unita' animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro e' la regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente. Le Autorita' competenti tengono conto, a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del regolamento (CE) n. 889/2008, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 e della direttiva 91/676/CEE. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo. 18) La cera, di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del regolamento (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, e' ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilita' e l'origine della stessa. 19) L'autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle «Descrizioni e condizioni per l'uso», avente ad oggetto la possibilita' di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, e' attribuita alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti.