Art. 3 
 
                         Produzione animale 
 
  1) Ai sensi dell'art.  8,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n.
889/08, la scelta della razza  in  apicoltura  deve  privilegiare  le
razze autoctone secondo la loro  naturale  distribuzione  geografica:
Apis mellifera ligustica, Apis mellifera siculo  (limitatamente  alla
Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti
dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti. 
  2) Nel caso in cui non risultino disponibili animali  biologici  in
numero sufficiente possono essere introdotti  animali  non  biologici
nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da  2  a
5) e all'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008. 
  3) La regione o la Provincia autonoma di Trento e  Bolzano  ove  e'
stata presentata la notifica di attivita'  con  metodo  biologico  e'
l'Autorita' competente, a cui  si  fa  riferimento  nel  paragrafo  4
dell'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,   incaricata   di
rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle  percentuali  massime
di mammiferi femmine non biologici  consentite  per  il  rinnovo  del
patrimonio. 
  4) L'operatore, al fine di  dimostrare  la  mancata  disponibilita'
degli  animali  biologici  di  cui  all'art.  9,  paragrafo   1   del
regolamento (CE) n. 889/2008, mette a  disposizione  delle  Autorita'
competenti e del proprio Organismo  di  controllo  la  documentazione
comprovante l'indisponibilita' sul mercato di animali biologici. 
  Tale documentazione e' costituita da un minimo di due richieste  di
acquisto ad  altrettanti  fornitori  di  animali  biologici  e  dalle
relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro  il  termine
di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta,  equivale
a risposta negativa. 
  L'operatore, interessato alla  concessione  della  deroga,  inoltra
domanda al proprio  Organismo  di  controllo  che,  redatta  apposita
relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilita'
di mercato  di  animali  biologici,  presenta  formale  richiesta  di
nulla-osta all'Autorita' competente. 
  L'Autorita' competente, nel  termine  di trenta  giorni  lavorativi
dalla data di presentazione della richiesta di  nulla-osta,  accoglie
e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di
cui all'art. 20 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  salvo  diverse
disposizioni adottate dalle regioni  e  dalle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano. 
  5) Per «estensione significativa dell'azienda», di cui alla lettera
a), paragrafo 4 dell'art. 9 del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  si
intende un ampliamento delle «unita' di  produzione»,  definite  alla
lettera f), art. 2 del regolamento (CE) n. 889/08, tale da consentire
un incremento del capitale animale adulto in produzione  almeno  pari
al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie. 
  6) Gli accordi di cooperazione, previste al paragrafo 3 dell'art. 3
del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  non  possono  contribuire  alla
determinazione dell'«estensione significativa dell'azienda». 
  7) Con riferimento all'elenco di  cui  all'art.  12,  paragrafo  3,
lettera e), del regolamento (CE) n. 889/2008, che prevede  il  numero
massimo di  avicoli  contenuto  in  ciascun  ricovero,  la  categoria
«pollastrelle» e' da intendersi inclusa nella categoria delle galline
ovaiole (punto ii). 
  8)  In  riferimento  all'art.  12,  paragrafo  5,  comma   2,   del
regolamento (CE) n. 889/2008 il Ministero, sentito il Tavolo  tecnico
permanente sull'agricoltura biologica di cui al D.D.  n.  631  del  9
aprile 2013, con decreto direttoriale, fissa i criteri di definizione
dei ceppi a lento accrescimento. 
  9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 10,  il
Ministero compila e aggiorna, sentito il  Tavolo  tecnico  permanente
sull'agricoltura  biologica,  l'elenco  dei  tipi  genetici  a  lento
accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine  della  definizione
dell'eta' minima di macellazione di cui  all'art.  12,  paragrafo  5,
comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008. 
  10) Per «aree di pascolo ad uso civico», di cui al punto  v)  della
lettera b) dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e per  «aree
di pascolo comune» di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del regolamento
(CE) n. 889/2008, si intendono: 
  a. aree di proprieta' di enti pubblici; 
  b. aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766  e  successive
modifiche; 
  c. aree su cui gravano, in ogni caso,  diritti  di  uso  civico  di
pascolo. 
  11) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  sono  le
Autorita' competenti a  stabilire,  qualora  occorra,  se  l'area  di
pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico,
sia da considerarsi «area di pascolo comune», anche nel caso di  aree
derivanti da  forme  di  accordo  privato  di  gestione  dei  pascoli
debitamente regolamentate e registrate. 
  12) I documenti giustificativi relativi a: 
  a. «ricorso alle disposizioni» di cui all'art. 17  del  regolamento
(CE) n. 889/2008; 
  b. rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo
5, dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008; 
  c.  «rispetto  della  disposizione»  relativamente  al  divieto  di
vendita del prodotto  con  la  denominazione  biologica  in  caso  di
applicazione dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008; 
  d. «uso di alimenti non  biologici  di  origine  agricola»  di  cui
all'art. 43 del regolamento (CE) n. 889/2008; 
  e. «ricorso alle deroghe» di cui all'art. 47 del  regolamento  (CE)
n. 889/2008; 
corrispondono alle ordinarie  registrazioni  aziendali  nel  rispetto
dalla vigente normativa nazionale. 
  13) Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE)
n. 889/2008, sono consentite a  seguito  del  parere  obbligatorio  e
vincolante  di  un  medico   veterinario   dell'Autorita'   sanitaria
competente per territorio. 
  Tra le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE)
n. 889/2008 e' inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale;  per
questa pratica il parere del suddetto medico veterinario e'  reso  al
singolo  allevamento,  al  permanere  delle  condizioni  che  l'hanno
determinata, per motivi di sicurezza  o  al  fine  di  migliorare  la
salute, il benessere o l'igiene degli animali. 
  Le pratiche di cui al presente comma devono  essere  effettuate  in
conformita' a quanto previsto  dal  punto  19  (Mutilazioni  e  altre
pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146  del  26  marzo
2001 e  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  degli
animali. 
  L'Organismo  di  controllo  a  cui  l'operatore  e'   assoggettato,
preventivamente  informato  dallo  stesso  operatore,   verifica   il
rispetto delle procedure stabilite. 
  14) Le condizioni climatiche avverse,  che  possono  minacciare  la
sopravvivenza degli alveari  e  che  consentono  l'alimentazione  con
miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art.  19,
paragrafo 3 del regolamento (CE) 889/08, sono quelle  che,  a  titolo
esemplificativo, possono causare le situazioni di seguito elencate: 
  a.    disponibilita'    alimentari    non    sufficienti,    intese
complessivamente sia come «scorte» sia come «fonti  di  bottinatura»,
nettare, polline e melata; 
  b. rischio di diffusione di stati infettivi. 
  15) Per la realizzazione del vuoto sanitario  nell'allevamento  dei
volatili, di cui al paragrafo 5, art.  23  del  regolamento  (CE)  n.
889/2008, il periodo durante  il  quale  il  parchetto  esterno  deve
essere lasciato a  riposo  tra  l'allevamento  di  un  gruppo  ed  il
successivo non e' inferiore a quaranta giorni. 
  16) Per  «mangimi»,  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  32  del
regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per
mangimi cosi' come definite alla lettera g), paragrafo 2, art. 3  del
regolamento (CE) n. 767/2009. 
  17) L'autorita' competente  che  stabilisce  il  numero  di  unita'
animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per
anno/ettaro e' la regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano
territorialmente competente. 
  Le Autorita' competenti tengono conto, a titolo orientativo,  delle
tabelle riportate in allegato IV del regolamento  (CE)  n.  889/2008,
del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 e della  direttiva
91/676/CEE. 
  Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al
Ministero i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo. 
  18) La cera, di cui al paragrafo 5  dell'art.  38  del  regolamento
(CE) 889/08,  intesa  anche  come  fogli  cerei  pronti  all'uso,  e'
ottenuta  da  operatori  sottoposti  al  sistema  di  controllo   che
garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione  della  cera,
la tracciabilita' e l'origine della stessa. 
  19)  L'autorizzazione,  prevista  dal  regolamento  (CE)  889/2008,
allegato VI, punto 3, lettera a)  (vitamine),  nelle  «Descrizioni  e
condizioni per l'uso», avente ad oggetto la possibilita' di  utilizzo
per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con
processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti  da  prodotti
agricoli, e' attribuita alle regioni  e  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano territorialmente competenti.