Allegato 3 Linee guida per la presentazione del Dossier di richiesta di approvazione di un «corroborante» ai sensi del decreto ministeriale n. 4416 del 22 aprile 2013. Premessa. I modelli di produzione agricola, quali l'agricoltura biologica e biodinamica, basati sulla sostenibilita' dei processi produttivi, favoriscono la biodiversita' e la naturale capacita' di resilienza degli agroecosistemi e privilegiano l'applicazione di mezzi tecnici a ridotto impatto sull'ambiente. L'agricoltura sostenibile ed in particolare quella biologica e biodinamica, per garantire produzioni di qualita' e quantitativamente remunerative, utilizzano un insieme di mezzi tecnici la cui ammissibilita' e' stabilita dalla regolamentazione europea e rigorosamente riconducibile ai principi del metodo di produzione a basso impatto ambientale. In agricoltura biologica l'impiego di mezzi tecnici quali i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari deve essere sistematicamente subordinata alla applicazione di tecniche agronomiche conservative e delle buone pratiche agricole; infatti, l'operatore biologico deve mantenere prova documentale della necessita' di ricorrere all'impiego di input esterni all'azienda e l'organismo di controllo certificatore e' tenuto a valutare la correttezza sostanziale di tali impieghi. Quindi, se valutato come indispensabile, il ricorso a prodotti di origine naturale (non derivati da sintesi chimica) efficaci e sicuri, in linea con i recenti indirizzi dettati dal pacchetto di misure della Commissione del 2 dicembre 2015, cosi' detto, «Circular economy», trova un'utile applicazione e garantisce un positivo supporto per i produttori biologici alla corretta applicazione del metodo biologico o biodinamico. In tale ambito si colloca la normativa nazionale sull'utilizzo dei «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 e s.m.i. e del relativo decreto ministeriale n. 4416 del 22 aprile 2013. Nel citato decreto i «Corroboranti» sono definiti come mezzi tecnici di origine naturale che migliorano e aumentano la naturale resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni abiotici o incentivando il metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti o agendo quali «sistemi fisici isolanti». I corroboranti sono quindi potenzialmente in grado di: a. Potenziare la resistenza delle piante verso gli stress abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta per incrementarne la resistenza e l'adattamento e per riparare, se presenti, i danni provocati dallo stress stesso; b. Potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle piante nei confronti degli organismi nocivi mediante processi fisiologici, fisici o meccanici. A. Presentazione della domanda. L'azienda interessata all'inserimento di una nuova Tipologia nell'elenco dei Corroboranti dovra' inviare al Mipaaf - Ufficio PQAI I - il dossier (di cui all'allegato al decreto ministeriale n. 4416 del 22 aprile 2013) debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente al fac-simile dell'etichetta, che riporti tutte le informazioni richieste, in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni stabilite. B. Procedura di valutazione dei Dossier relativi alla modifica dell'elenco delle Tipologie di «Corroboranti» L'Ufficio PQAI I, procede alla istruttoria per la procedura di valutazione dell'istanza con il supporto della Commissione tecnica di cui al citato decreto ministeriale n. 4416, composta da quattro esperti nominati dal CREA, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante dell'ICQRF ed un rappresentante dell'Ufficio DISR V del MIPAAF. La Commissione e' presieduta dal dirigente dell'Ufficio PAQI 1 del MIPAAF. La Commissione tecnica, nella prima fase di valutazione attraverso il coinvolgimento dei componenti nominati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, esamina la completezza e la rispondenza della documentazione contenuta nel Dossier tecnico di richiesta di inserimento o modifica o cancellazione di una tipologia di Corroborante, rispetto a quanto previsto dal decreto. Nel corso della fase pre-istruttoria descritta, potranno essere eventualmente richieste integrazioni e modifiche al Dossier unitamente alle metodiche analitiche ufficiali considerate idonee per le verifiche di ammissibilita' del preparato. I Dossier completi sono esaminati dalla Commissione tecnica che stabilisce l'inserimento o meno della nuova tipologia nell'elenco dei «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» elencati nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale. L'approvazione di una nuova Tipologia da inserire nell'elenco puo' avvenire solo con il parere favorevole di almeno 2/3 dei componenti della Commissione. In caso di approvazione da parte della Commissione tecnica, l'Ufficio agricoltura biologica provvede all'emanazione del decreto di modifica del suddetto Allegato 2. C. Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una Tipologia/denominazione gia' inserita in elenco. La ditta responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto «Corroborante» deve dichiarare, tramite comunicazione da trasmettersi per posta elettronica al competente Ufficio del Mipaaf, che il Corroborante risponda integralmente alle caratteristiche della Tipologia cui appartiene e che contenga esclusivamente le componenti dichiarate in etichetta, salvo eventuali residui tecnicamente inevitabili, derivanti dalle materie prime e/o dai processi produttivi utilizzati. Tale «Autodichiarazione» riveste particolare rilevanza nel caso dei «Preparati biodinamici» per le cui caratteristiche di formulazione e preparazione sono ben dettagliate ed inequivocabilmente definite nell'ambito dei disciplinari e delle regole tecniche predisposte dalle associazioni di agricoltori biodinamici e relativi Enti di certificazione (vedi nota Commissione europea del settembre 2013). Condizioni di ammissibilita' Tipologie e prodotti commerciali: L'elenco di «Corroboranti» e' un elenco di denominazioni del prodotto o tipologie, in analogia alle «denominazioni del tipo» previste dalla normativa sui Fertilizzanti. La Commissione tecnica ha il compito di integrare e modificare l'Allegato 2 del presente decreto ministeriale. Le condizioni generali di ammissibilita' per un Corroborante sono: 1. la rispondenza della funzione dichiarata del prodotto alla definizione di Corroborante cosi' come indicato ai punti 1 e 2 delle premesse; 2. la materia prima di origine naturale; 3. il processo produttivo compatibile con i principi dell'agricoltura biologica (i.e. no sintesi chimica); 4. non derivare da OGM. La Commissione valutera' le etichette, identificando eventuali integrazioni necessarie, le caratteristiche di ciascun formulato e quanto dichiarato dalla ditta circa il contenuto del prodotto. I formulati commerciali non rispondenti alle caratteristiche della tipologia di corroborante cui appartengono non potranno essere commercializzati. Nome commerciale: Il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 e s.m.i. vieta nomi di fantasia, ma questo non implica che tutti i prodotti commerciali debbano avere lo stesso «Nome». In altri termini, il nome commerciale non e' necessario che coincida con la tipologia di Corroborante ma deve agevolmente consentirne l'identificazione. Non deve essere peraltro fuorviante rispetto ai contenuti e non deve trarre in inganno l'acquirente. Prodotti ricadenti nel campo di applicazione di normative diverse: Alcune tipologie di Corroboranti, per loro stessa natura, potrebbero trovare una corrispondente collocazione anche in altri ambiti legislativi. Possono, infatti, essere presenti sul mercato prodotti contemporaneamente riconducili a piu' categorie di mezzi tecnici, sia pure in formulazioni e/o concentrazioni diverse. Cio' e' da considerarsi ammissibile purche' ne sia stata dimostrata la differente attivita' funzionale e la stessa sia strettamente riferibile alla relativa normativa di riferimento. E' in ogni caso necessario mantenere i prodotti commerciali appartenenti alle diverse categorie ben distinguibili tra loro, in funzione dei diversi iter autorizzativi e del diverso regime di applicazione dell'IVA cui sono sottoposti. Nel caso di richiesta da parte di una ditta, d'inserimento di una nuova tipologia di «Corroborante» di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 e s.m.i., e' quindi necessario che tutta la documentazione tecnica e scientifica a supporto della richiesta sia redatta e predisposta in rigoroso ed univoco riferimento all'azione che il prodotto svolge attivando meccanismi fisiologici della pianta per aumentarne le capacita' di difesa in risposta a stress biotici e abiotici e/o di proteggerla da danni derivanti da azioni fisico-meccaniche. Miscele di corroboranti: i corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici, che garantiscano l'assenza di rischi per la salute e l'ambiente. Si puo' ritenere accettabile per la formulazione di un Corroborante anche la miscelazione di differenti singoli «prodotti», purche' appartenenti alla medesima tipologia (es. oli vegetali alimentari derivati da diverse specie). In tal caso, l'etichetta dovra' riportare i singoli "componenti" impiegati per la miscela, elencati in ordine decrescente rispetto al loro contenuto nel Corroborante. Non e' invece ammessa la miscelazione tra loro di Corroboranti appartenenti a tipologie differenti. Aggiunta di un coformulante: I corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici e pertanto non dovrebbero prevedere l'utilizzo di coformulanti e/o additivi nella loro formulazione. Tuttavia, nel caso in cui l'aggiunta di coformulanti/additivi o conservanti sia indispensabile al fine di garantire le idonee caratteristiche merceologiche, tali sostanze devono preferibilmente essere ammissibili in agricoltura biologica ed in ogni caso devono: 1. essere di origine naturale; 2. essere ammesse per l'uso alimentare; 3. non derivare da organismi OGM; 4. essere presenti nella quantita' minima sufficiente a garantirne l'efficacia. La Commissione valuta l'ammissibilita' del formulato e se ritenuto opportuno, ammette la nuova tipologia di Corroborante definendo il relativo coformulante nel decreto di approvazione. Qualora un corroborante sia stato autorizzato con il vincolo d'impiego di uno specifico coformulante esplicitamente riportato nel decreto di approvazione ed inserimento nell'elenco, l'impiego di un coformulante diverso da quello autorizzato deve essere preventivamente comunicato e, a seguito di opportuna valutazione, autorizzato dall'Autorita' competente. D. Sperimentazione di nuovi corroboranti. I soggetti interessati ad effettuare prove ed esperimenti finalizzati all'inserimento di un nuovo corroborante nell'allegato 2 del presente decreto devono inoltrare apposita richiesta, integrata da specifica documentazione tecnica di descrizione della modalita' di realizzazione delle sperimentazioni di campo al Mipaaf che, con il supporto della Commissione tecnica, esprime parere vincolante. Il permesso puo' essere subordinato a limitazioni attinenti all'origine della materia prima, alle dosi di impiego, alle indicazioni sulle aree da trattare, nonche' imporre ulteriori vincoli di utilizzo per evitare effetti nocivi sulla salute umana e/o animale e/o effetti negativi sull'ambiente. E. Protezione dei dati. I soggetti interessati all'inserimento di un nuovo corroborante nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale possono richiedere che alcuni studi presentati beneficino della protezione dei dati. Le relazioni protette non potranno essere utilizzate a vantaggio di altri richiedenti. Il periodo di protezione dei dati puo' variare da tre a dieci anni. (rif. Normativo protezione dati scientifici e tecnici). F. Disciplina sanzionatoria. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto non presente nell'allegato 1 o non conforme alle prescrizioni previste nel suddetto allegato. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immetta sul mercato un corroborante privo di approvazione sara' soggetto alle sanzioni previste dal codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005 e s.m.i.). G. Etichettatura. La indicazioni per l'etichettatura supportano la predisposizione per la stessa ma non sostituiscono o assolvono completamente a quanto la cogente normativa prevede in materia di etichettatura di mezzi tecnici per l'agricoltura. Indicazioni che devono essere contenute in etichetta 1) Corroboranti potenziatori delle difese delle piante a) In intestazione l'etichetta deve riportare con carattere MAIUSCOLO la classificazione del mezzo tecnico cioe'. CORROBORANTE - Potenziatore delle difese delle piante. b) Immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici. 2) Denominazione commerciale del prodotto. Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente la Tipologia approvata e inserita nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale. 3) Composizione. Deve essere indicata l'origine della sostanza (da quale materia prima e relativa filiera) ed esplicitare il processo produttivo applicato (es. fisico, meccanico, soluzione acquosa, etc.). Si deve riportare la classificazione CLP di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. 4) Dosi e modalita' d'impiego. 5) Precauzioni d'uso e avvertenze. 6) Distributore: (Esempio: Giallo S.r.l. Via Chiaro Scuro, n. 1, - 00123 (ABC).) Fabbricante: (Esempio: Rossi & Verdi S.p.A. Via Azzurro Bianchi, n. 2 - 00456 (DEF) ) Il Fabbricante e' il responsabile legale dell'immissione in commercio del prodotto. E' considerato fabbricante il produttore, il confezionatore, l'importatore o ogni persona che modifichi le caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta. 7) Contenuto netto confezione e relativo lotto di produzione. 8) Funzione agronomica e modalita' d'azione. 9) Data di scadenza del prodotto. 10) Composizione in ordine % di peso dei componenti.