Art. 3 Avvio della procedura e documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti 1. Per ogni istanza soggetta a verifica, l'ENEA comunica l'avvio del procedimento di controllo, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato all'atto della trasmissione dei dati, ai sensi del decreto di cui all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013. 2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non gia' trasmessa, la documentazione prevista dall'art. 6 del decreto di cui all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013; la documentazione e' sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui e' prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unita' immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformita' rilasciata dall'installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.