Art. 3 Calendario 1. In base alla applicazione dei criteri di cui all'art. 2, il calendario del periodo transitorio nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, secondo le fasi temporali indicate nell'art. 2, commi 2 e 3, e' definito dalle Tabella 3 e 5, allegate al presente decreto. 2. Le specifiche date relative alle attivita' del periodo transitorio per ciascuna delle aree geografiche di cui alle Tabelle 1, 2 e 4, secondo il calendario previsto dalle tabelle 3 e 5, allegate al presente decreto, sono stabilite con successivi decreti direttoriali, da emanarsi entro il termine di tre mesi antecedenti a ciascuna delle date suindicate per ogni singola area geografica.