Art. 3 
 
Proroga di termini in materia di ambiente (( , di vendita di  energia
              elettrica e gas naturale e di energia )) 
 
  1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari  di  specie
esotiche invasive di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  2017,   n.   230,   iscritte   nell'elenco
dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto,  e'
prorogato al 31 agosto 2019. 
  (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1ºluglio 2019 »  sono
sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 »; 
   b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1º luglio 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 ». 
  1-ter.  Per  gli  impianti  geotermoelettrici  che   rispettano   i
requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti  autorizzati  dalle
regioni  o  dalle  province  delegate  che  rispettano   i   medesimi
requisiti, e per  gli  impianti  solari  termodinamici,  inseriti  in
posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei  servizi
energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di  cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  23  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del  29  giugno  2016,  il
termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11,  comma  1,
del medesimo decreto ministeriale 23 giugno  2016,  e'  prorogato  di
ventiquattro mesi. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  27,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.  230
          (Adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 22  ottobre  2014,  recante  disposizioni
          volte a prevenire e gestire l'introduzione e la  diffusione
          delle specie esotiche invasive): 
              «Art. 27 (Disposizioni transitorie per proprietari  non
          commerciali). - 1. I proprietari di  animali  da  compagnia
          tenuti a scopo non  commerciale  e  appartenenti  a  specie
          esotiche invasive, che ne erano  in  possesso  prima  della
          loro  iscrizione  nell'elenco  dell'Unione  o   nell'elenco
          nazionale previsto dal presente  decreto  possono  affidare
          gli esemplari a strutture pubbliche o private  autorizzate,
          anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla  fine
          della vita naturale degli esemplari,  purche'  il  possesso
          sia denunciato secondo quanto  previsto  dall'articolo  26,
          comma  1,  e,  nella  denuncia,  il  proprietario  fornisca
          adeguate informazioni relative alla  specie,  al  sesso  ed
          all'eta'  degli  esemplari  nonche'  la  descrizione  delle
          modalita' di  confinamento  e  delle  misure  adottate  per
          garantire   l'impossibilita'   di   riproduzione    e    la
          fuoriuscita.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  4
          agosto 2017, n. 124 (Legge annuale  per  il  mercato  e  la
          concorrenza),  come  modificato  dalla  presente  legge  di
          conversione: 
              «59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni  di
          cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
          a decorrere dal 1° luglio 2020, il terzo periodo del  comma
          2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio  2000,
          n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso. 
              60. Fatto salvo quanto previsto dalle  disposizioni  di
          cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
          a decorrere dal 1° luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35
          del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico adotta disposizioni per assicurare,  dalla  medesima
          data  di  cui  al  periodo  precedente,  il   servizio   di
          salvaguardia ai clienti finali  domestici  e  alle  imprese
          connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti
          e un fatturato annuo non superiore a  10  milioni  di  euro
          senza fornitore di energia elettrica, attraverso  procedure
          concorsuali  per  aree  territoriali  e  a  condizioni  che
          incentivino il passaggio al mercato libero.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  comma
          3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22
          (Riassetto  della  normativa  in  materia  di   ricerca   e
          coltivazione   delle   risorse   geotermiche,    a    norma
          dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99): 
              «Art.  1  (Ambito  di  applicazione   della   legge   e
          competenze). - 1-3 (Omissis). 
              3-bis.1 Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che
          per il  migliore  sfruttamento  ai  fini  sperimentali  del
          fluido  geotermico  necessitano  di  una  maggiore  potenza
          nominale  installata  al  fine  di  mantenere   il   fluido
          geotermico allo  stato  liquido,  il  limite  di  5  MW  e'
          determinato in funzione dell'energia  immessa  nel  sistema
          elettrico, che non puo' in nessun caso essere  superiore  a
          40.000 MWh elettrici annui.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  11,  comma
          1, del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  23
          giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
          29  giugno  2016  (Incentivazione  dell'energia   elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico): 
              «Art. 11 (Adempimenti per l'accesso  ai  meccanismi  di
          incentivazione per gli impianti iscritti al registro). - 1.
          Gli impianti inclusi nelle graduatorie  devono  entrare  in
          esercizio entro i seguenti termini, decorrenti  dalla  data
          della comunicazione di esito positivo della procedura: 
    

                                                            Mesi

          Eolico onshore                                     19

          Idroelettrico (*)                                  31

          Geotermoelettrico                                  51

          Biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4,
          lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas
          di discarica e bioliquidi sostenibili              31

          Oceanica (comprese maree e moto ondoso)            39

          Solare termodinamico                               31

    
               (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in
          galleria finalizzati a migliorare l'impatto  ambientale  il
          termine e' elevato a 39 mesi.».