Art. 3 Modalita' di intervento del Fondo 1. Il Fondo opera investendo nelle operazioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, mediante investimenti in equity e quasi equity, compresi i prestiti, i leasing, il rilascio di garanzie o una combinazione di strumenti a favore delle imprese target. 2. Il Fondo investe nelle imprese target unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. Le risorse apportate da investitori privati indipendenti devono essere almeno pari al 30 percento dell'importo investito. Tale condizione e' verificata nei seguenti casi: a) mediante la sottoscrizione da parte di investitori privati indipendenti di quote del Fondo per un valore almeno pari al 30 per cento del suo ammontare totale; b) mediante il coinvestimento da parte di investitori privati indipendenti nelle singole operazioni effettuate dal Fondo, per un importo almeno pari al 30 per cento dell'investimento nella singola operazione; c) mediante una combinazione delle modalita' indicate alle lettere a) e b), tale da garantire che le risorse finanziarie complessivamente impiegate nella singola operazione siano apportate per almeno il 30 percento da investitori privati indipendenti. 3. Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 2 sono individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente. 4. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti investono nelle imprese target alle medesime condizioni.