Art. 3 1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita' e nel limite dei posti programmati di cui all'art. 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. 2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.