Art. 3 
 
  1. Per far fronte  ad  esigenze  formative  specifiche  evidenziate
dalle singole  regioni  e  province  autonome  in  cui  insistono  le
strutture formative,  ove  sussistano  risorse  aggiuntive,  comunque
acquisite dalle universita' e nel limite dei posti programmati di cui
all'art. 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione
specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. 
  2. Le regioni e le province autonome, ove non  insistano  nel  loro
territorio atenei con  corsi  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,
possono  attivare  apposite  convenzioni  con  universita'  di  altre
regioni al fine di destinare contratti  di  formazione  specialistica
aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le  esigenze
della programmazione sanitaria regionale o provinciale.