Art. 3 Anticipazioni e garanzie 1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui agli allegati 2 e 4, ove richieste dal soggetto beneficiario privato, le stesse dovranno essere garantite da idonea garanzia fideiussoria o assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR scaricabile dal sistema SIRIO. 2. Prima di ogni erogazione e/o eventuale rimodulazione di uno dei due progetti il MIUR effettuera' la valutazione tecnico-scientifica e/o economico-finanziaria ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016. 3. In caso di esito negativo della valutazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2016, il MIUR consentira' la prosecuzione delle attivita' progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema di cui al comma 1.