Art. 3 
 
                      Anticipazioni e garanzie 
 
  1. Nei  casi  di  concessione  delle  anticipazioni,  nella  misura
massima del 50% dell'importo agevolato di cui agli allegati  2  e  4,
ove richieste dal soggetto beneficiario privato, le  stesse  dovranno
essere garantite da  idonea  garanzia  fideiussoria  o  assicurativa,
rilasciata al soggetto interessato secondo lo  schema  approvato  dal
MIUR scaricabile dal sistema SIRIO. 
  2. Prima di ogni erogazione e/o eventuale rimodulazione di uno  dei
due progetti il MIUR effettuera' la  valutazione  tecnico-scientifica
e/o  economico-finanziaria  ai  sensi  dell'art.   14   del   decreto
ministeriale n. 593/2016. 
  3.    In    caso    di    esito    negativo    della    valutazione
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale
n. 593/2016, il MIUR  consentira'  la  prosecuzione  delle  attivita'
progettuali  in  presenza   di   idonea   garanzia   fideiussoria   o
assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema  di
cui al comma 1.