Art. 3 
 
                        Compiti del Comitato 
 
  1. Spetta al Comitato il coordinamento della pianificazione,  della
preparazione,  dell'organizzazione  e  della  promozione  di   eventi
sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. 
  2. Per l'esercizio del coordinamento di cui al comma 1, al Comitato
sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) individuazione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale  e
internazionale da promuovere; 
    b)  promozione,   nell'ambito   di   una   costante   azione   di
coordinamento, delle attivita' organizzative di competenza  di  altre
istituzioni, organismi, comitati o commissioni  comunque  denominati,
anche attraverso ogni utile rapporto  con  enti  e  organizzazioni  a
vario titolo coinvolti nella promozione e  nell'organizzazione  degli
eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale; 
    c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale,
delle  informazioni  relative  agli  eventi   sportivi   individuati,
attraverso i mezzi di comunicazione di massa e i social network; 
    d) promozione  di  produzioni  e  opere  letterarie,  artistiche,
cinematografiche, audiovisive e fotografiche,  atte  a  rappresentare
alla cittadinanza, in modo significativo, i valori dello  sport  come
elemento di aggregazione e di sviluppo del  paese  e  delle  persone,
anche utilizzando i  competenti  dipartimenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  3.  Il  Comitato  stabilisce  le  modalita'   per   assicurare   la
trasparenza   delle   decisioni   e   degli   atti   concernenti   la
pianificazione  delle  attivita'  e  l'informazione  della   pubblica
opinione. 
  4. Il Presidente del Comitato riferisce ogni anno  sulle  attivita'
svolte al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.