Art. 3 Compiti del Comitato 1. Spetta al Comitato il coordinamento della pianificazione, della preparazione, dell'organizzazione e della promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. 2. Per l'esercizio del coordinamento di cui al comma 1, al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: a) individuazione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale da promuovere; b) promozione, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, delle attivita' organizzative di competenza di altre istituzioni, organismi, comitati o commissioni comunque denominati, anche attraverso ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nella promozione e nell'organizzazione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale; c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, delle informazioni relative agli eventi sportivi individuati, attraverso i mezzi di comunicazione di massa e i social network; d) promozione di produzioni e opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare alla cittadinanza, in modo significativo, i valori dello sport come elemento di aggregazione e di sviluppo del paese e delle persone, anche utilizzando i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il Comitato stabilisce le modalita' per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione delle attivita' e l'informazione della pubblica opinione. 4. Il Presidente del Comitato riferisce ogni anno sulle attivita' svolte al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.