Art. 3 
 
                             Decorrenza 
 
  1. L'emissione dei  documenti  di  cui  all'art.  1  e'  effettuata
esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per  il
tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini. 
  2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1ยบ ottobre 2019. 
  3. A decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma  2,  sulle  fatture
elettroniche  sono  obbligatoriamente  riportati  gli   estremi   dei
documenti secondo le modalita' stabilite nelle  linee  guida  di  cui
all'art. 2. 
  4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli enti del SSN  e  i
soggetti che effettuano acquisti per  conto  dei  predetti  enti  non
possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture
non conformi a quanto disposto al comma 3.