Art. 3 Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, e' restituita in dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo. 2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario. 3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma e' recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno. 5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2018 Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Belgiorno Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Franco