Art. 3 
 
Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e
  3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001,
  conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27  e  ss.,  decreto-legge
  78/2010, conv. legge 122/2010) 
 
  1. Fanno parte del Servizio nazionale le  autorita'  di  protezione
civile che, secondo il principio di sussidiarieta',  differenziazione
e   adeguatezza,    garantiscono    l'unitarieta'    dell'ordinamento
esercitando,  in  relazione  ai  rispettivi  ambiti  di  governo,  le
funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e  che
sono: 
    a) il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  in  qualita'  di
autorita' nazionale di protezione civile e titolare  delle  politiche
in materia; 
    b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, in qualita' di  autorita'  territoriali  di  protezione
civile e in base alla potesta' legislativa attribuita,  limitatamente
alle  articolazioni  appartenenti  o  dipendenti   dalle   rispettive
amministrazioni; 
    c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualita' di  autorita'
territoriali di protezione civile  limitatamente  alle  articolazioni
appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. 
  2. Il Servizio  nazionale  si  articola  in  componenti,  strutture
operative nazionali e regionali nonche' soggetti concorrenti  di  cui
all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti  e
nell'ambito di quanto stabilito dal  presente  decreto,  operano  con
riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorita' di  cui
al comma 1: 
    a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si  avvale  il
Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio  della  funzione
di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per  assicurare
l'unitaria rappresentanza nazionale presso  l'Unione  europea  e  gli
organismi internazionali  in  materia  di  protezione  civile,  ferme
restando le competenze del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  nonche'   le   Prefetture   -   Uffici
Territoriali di Governo; 
    b) Le Regioni titolari della potesta' legislativa concorrente  in
materia di protezione civile e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano titolari della potesta' legislativa esclusiva  nelle  materie
previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; 
    c) i Comuni, anche in forma aggregata, le citta' metropolitane  e
le province in qualita' di enti di area vasta di  cui  alla  legge  7
aprile  2014,  n.  56,  secondo  le   modalita'   organizzative   ivi
disciplinate. 
  3.  L'articolazione  di  base  dell'esercizio  della  funzione   di
protezione civile a livello territoriale e'  organizzata  nell'ambito
della pianificazione di cui all'articolo 18, che,  nel  rispetto  dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce
gli ambiti territoriali e organizzativi  ottimali  individuati  dalle
Regioni,  sulla  base  dei  criteri   generali   fissati   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da  uno  o  piu'  comuni,  per
assicurare   l'effettivo   svolgimento   delle   attivita'   di   cui
all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di  cui  all'articolo
14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              La legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  «Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni.» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          7 aprile 2014, n. 81. 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, commi 27 e seguenti
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  recante  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica», convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n.  122:«  Art.  14  (Patto  di
          stabilita'  interno  ed  altre  disposizioni   sugli   enti
          territoriali): 
              «27. Ferme restando le funzioni di programmazione e  di
          coordinamento delle regioni, loro spettanti  nelle  materie
          di  cui  all'art.  117,  commi  terzo   e   quarto,   della
          Costituzione, e le funzioni esercitate ai  sensi  dell'art.
          118 della  Costituzione,  sono  funzioni  fondamentali  dei
          comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera  p),
          della Costituzione: 
              a)   organizzazione   generale    dell'amministrazione,
          gestione finanziaria e contabile e controllo; 
              b) organizzazione dei  servizi  pubblici  di  interesse
          generale di ambito comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di
          trasporto pubblico comunale; 
              c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute  allo
          Stato dalla normativa vigente; 
              d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito
          comunale  nonche'  la  partecipazione  alla  pianificazione
          territoriale di livello sovracomunale; 
              e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione  di
          protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
              f)  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  servizi  di
          raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
          e la riscossione dei relativi tributi; 
              g) progettazione e  gestione  del  sistema  locale  dei
          servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
          cittadini, secondo quanto preVisto  dall'art.  118,  quarto
          comma, della Costituzione; 
              h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
          competenza delle province, organizzazione  e  gestione  dei
          servizi scolastici; 
              i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
              l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
          e compiti in  materia  di  servizi  anagrafici  nonche'  in
          materia  di  servizi   elettorali,   nell'esercizio   delle
          funzioni di competenza statale; 
              l-bis) i servizi in materia statistica. 
              28. I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti,
          ovvero  fino  a  3.000  abitanti  se  appartengono  o  sono
          appartenuti a comunita' montane, esclusi i  comuni  il  cui
          territorio coincide integralmente con quello di  una  o  di
          piu' isole e il comune  di  Campione  d'Italia,  esercitano
          obbligatoriamente in forma associata,  mediante  unione  di
          comuni o convenzione, le funzioni fondamentali  dei  comuni
          di cui al comma 27, ad  esclusione  della  lettera  l).  Se
          l'esercizio di tali  funzioni  e'  legato  alle  tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  i  comuni   le
          esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo  le
          modalita' stabilite dal presente articolo,  fermo  restando
          che  tali  funzioni  comprendono  la  realizzazione  e   la
          gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati,  fonia,
          apparati,  di  banche  dati,   di   applicativi   software,
          l'approvvigionamento  di  licenze  per  il   software,   la
          formazione  informatica  e  la   consulenza   nel   settore
          dell'informatica. 
              28-bis. Per le unioni di cui al  comma  28  si  applica
          l'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 
              29. I comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le
          funzioni  fondamentali  svolte  in  forma   associata.   La
          medesima funzione non puo' essere svolta  da  piu'  di  una
          forma associativa. 
              30. La regione, nelle  materie  di  cui  all'art.  117,
          commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
          concertazione con  i  comuni  interessati  nell'ambito  del
          Consiglio   delle   autonomie   locali,    la    dimensione
          territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
          svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da  parte
          dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma  28,
          secondo  i  principi   di   efficacia,   economicita',   di
          efficienza e di riduzione delle  spese,  secondo  le  forme
          associative  previste  dal  comma  28.  Nell'ambito   della
          normativa regionale, i  comuni  avviano  l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali in forma associata entro  il  termine
          indicato dalla stessa normativa. 
              31. Il limite demografico minimo delle unioni  e  delle
          convenzioni di cui  al  presente  articolo  e'  fissato  in
          10.000 abitanti, ovvero  in  3.000  abitanti  se  i  comuni
          appartengono o sono appartenuti a comunita' montane,  fermo
          restando che, in tal caso, le unioni devono essere  formate
          da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
          ed eventuali deroghe in ragione di  particolari  condizioni
          territoriali, individuati dalla regione. Il limite  non  si
          applica alle unioni di comuni gia' costituite. 
              31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno  durata
          almeno triennale e alle  medesime  si  applica,  in  quanto
          compatibile, l'art. 30 del decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto  periodo,  non
          sia  comprovato,  da  parte   dei   comuni   aderenti,   il
          conseguimento di  significativi  livelli  di  efficacia  ed
          efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro  sei
          mesi,  sentita  la  Conferenza  Stato-Citta'  e   autonomie
          locali, i comuni interessati sono obbligati  ad  esercitare
          le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione  di
          comuni. 
              31-ter. I comuni  interessati  assicurano  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo: 
              a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno  tre
          delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
              b)  entro  il  30  settembre  2014,  con  riguardo   ad
          ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui  al  comma
          27; 
              b-bis) entro il 31 dicembre  2014,  con  riguardo  alle
          restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27. 
              31-quater. In caso di decorso dei  termini  di  cui  al
          comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un
          termine  perentorio  entro  il  quale  provvedere.  Decorso
          inutilmente detto  termine,  trova  applicazione  l'art.  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              31-quinquies. Nell'ambito dei processi  associativi  di
          cui ai commi 28 e seguenti, le  spese  di  personale  e  le
          facolta' assunzionali sono considerate in maniera  cumulata
          fra gli enti coinvolti, garantendo forme  di  compensazione
          fra gli stessi, fermi restando  i  vincoli  previsti  dalle
          vigenti   disposizioni   e   l'invarianza    della    spesa
          complessivamente considerata. 
              32. 
              33. Le disposizioni di cui  all'art.  238  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  interpretano  nel
          senso che la natura  della  tariffa  ivi  prevista  non  e'
          tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
          sorte successivamente alla data di entrata  in  vigore  del
          presente    decreto,    rientrano    nella    giurisdizione
          dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              33-bis. All'art. 77-bis  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
                  «4-bis.  Per  gli  enti  per  i  quali  negli  anni
          2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo  consiliare
          era stato commissariato ai sensi dell'art.  143  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
          stabilita' interno le stesse regole degli enti  di  cui  al
          comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo  come
          base di riferimento le risultanze contabili  dell'esercizio
          finanziario precedente a  quello  di  assoggettamento  alle
          regole del patto di stabilita' interno.»; 
                b)  dopo  il  comma  7-quinquies,  e'   inserito   il
          seguente: 
                  «7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma  5
          non   sono   considerate   le   risorse   provenienti   dai
          trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le  relative  spese  in
          conto capitale sostenute  dai  comuni.  L'esclusione  delle
          spese opera anche se effettuate in piu' anni,  purche'  nei
          limiti complessivi delle medesime risorse». 
              33-ter. Alla  copertura  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter  e  33-bis,  si
          provvede: 
              a) quanto a 14,5 milioni di euro per  l'anno  2010,  di
          cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis,  lettere  a)  e
          b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
          da 0,78 a 0,75 per cento,  relativamente  al  fabbisogno  e
          all'indebitamento netto, e quanto a 2  milioni  per  l'anno
          2010 relativi al  penultimo  e  ultimo  periodo  del  comma
          14-ter,  relativamente  al  saldo  netto   da   finanziare,
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
          per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307; 
              b) quanto a 10 milioni di euro  per  il  comma  33-bis,
          lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e  successivi
          e quanto a 2,5 milioni di euro  per  il  comma  14-ter  per
          ciascuno degli anni 2011  e  2012  mediante  corrispondente
          rideterminazione degli  obiettivi  finanziari  previsti  ai
          sensi del  comma  1,  lettera  d),  che  a  tal  fine  sono
          conseguentemente  adeguati  con  la   deliberazione   della
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  prevista  ai
          sensi del comma  2,  ottavo  periodo,  e  recepiti  con  il
          decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. 
              33-quater. Il termine del  31  gennaio  2009,  preVisto
          dall'art. 2-quater, comma 7, del  decreto-legge  7  ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, per  la  trasmissione  al  Ministero
          dell'interno   delle   dichiarazioni,   gia'    presentate,
          attestanti il minor  gettito  dell'imposta  comunale  sugli
          immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per
          ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e' differito  al  30
          ottobre 2010.».