Art. 3 
 
              Applicazione e diffusione della medicina 
             di genere nel Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento  per  la
medicina di genere dell'Istituto superiore di sanita',  entro  dodici
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,
predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della
medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di
pratiche  sanitarie  che  nella  ricerca,  nella  prevenzione,  nella
diagnosi e nella cura tengano conto delle  differenze  derivanti  dal
genere, al fine di garantire la  qualita'  e  l'appropriatezza  delle
prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo
sul territorio nazionale. 
  2. Il decreto di cui al  comma  1  e'  adottato  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
    a) previsione di un approccio interdisciplinare  tra  le  diverse
aree mediche e le scienze umane  che  tenga  conto  delle  differenze
derivanti dal genere, al fine  di  garantire  l'appropriatezza  della
ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura; 
    b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e
psico-sociale basata sulle differenze di genere; 
    c) promozione e  sostegno  dell'insegnamento  della  medicina  di
genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di  aggiornamento
del personale medico e sanitario; 
    d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla  salute
e sulla gestione  delle  malattie,  in  un'ottica  di  differenza  di
genere. 
  3.  Il  Ministro  della  salute  emana   apposite   raccomandazioni
destinate agli Ordini e ai Collegi delle professioni sanitarie,  alle
societa' scientifiche e alle associazioni di operatori  sanitari  non
iscritti a Ordini o Collegi, volte a promuovere l'applicazione  della
medicina di genere su tutto il territorio nazionale. 
  4. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina  di  genere,
volto a garantire la conoscenza  e  l'applicazione  dell'orientamento
alle differenze di genere nella  ricerca,  nella  prevenzione,  nella
diagnosi e nella cura. A tal  fine,  sono  promossi  specifici  studi
presso  i  corsi  di  laurea  delle  professioni  sanitarie   nonche'
nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti
per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina. 
  5. Il Ministro della salute  trasmette  alle  Camere,  con  cadenza
annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della
medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base  delle
indicazioni  di  cui   al   presente   articolo,   anche   attraverso
l'istituzione di un Osservatorio dedicato alla  medicina  di  genere,
istituito presso gli enti vigilati dal  Ministero  della  salute.  La
partecipazione all'Osservatorio non da' diritto  alla  corresponsione
di  gettoni  di  presenza,  compensi,  rimborsi  di  spese  o   altri
emolumenti comunque denominati. 
  6.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.