Art. 3 
 
                         Requisiti della ZES 
 
  1. La  ZES,  definita  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge n. 91/2017, e nel rispetto della disciplina europea  in
materia di aiuti di Stato,  e'  identificata  mediante  l'indicazione
puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all'articolo
5,  della  denominazione  e  delle  aree  interessate.  La  ZES  puo'
ricomprendere anche aree della medesima regione non  territorialmente
adiacenti, purche' presentino un nesso  economico  funzionale  e  che
comprendano almeno un'Area portuale. Tali aree,  tenuto  conto  anche
del volume complessivo di merci in transito, sono anche i  porti  che
non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera  c),
purche' essi presentino una rilevanza strategica per le attivita'  di
specializzazione territoriale che si intende rafforzare e  dimostrino
un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico
funzionale tra aree non territorialmente adiacenti  sussiste  qualora
vi  sia  la  presenza,  o  il  potenziale  sviluppo,   di   attivita'
economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di
adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate. 
  2. La ZES e' di norma  composta  da  territori  quali  porti,  aree
retroportuali, anche di carattere  produttivo  e  aeroportuale,  come
definiti dalle norme vigenti, piattaforme  logistiche  e  Interporti,
non puo' comprendere zone residenziali. 
  3. Per ciascuna regione l'area complessiva destinata alle  ZES  non
puo' eccedere la superficie complessivamente indicata per la  regione
stessa nell'allegato 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20  giugno
          2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per  la  crescita
          economica nel Mezzogiorno», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  si  rimanda  alle  note
          alle premesse.