Art. 3 
 
Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di  priorita'  del
  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  relativi  elenchi
  annuali e aggiornamenti 
 
  1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e  fatte  salve
le competenze legislative  e  regolamentari  delle  regioni  e  delle
province autonome in materia, adottano  il  programma  triennale  dei
lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un  lavoro,
nonche' i relativi  elenchi  annuali  sulla  base  degli  schemi-tipo
allegati al presente decreto e parte  integrante  dello  stesso,  nel
rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  21,  comma  1,  secondo
periodo, del codice, e in coerenza con  i  documenti  pluriennali  di
pianificazione o di programmazione di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118.  A  tal  fine  le  amministrazioni,  consultano  altresi',   ove
disponibili, le pianificazioni  delle  attivita'  delle  centrali  di
committenza. 
  2. Gli schemi - tipo per la  programmazione  triennale  dei  lavori
pubblici di  cui  all'Allegato  I,  sono  costituiti  dalle  seguenti
schede: 
    a) A: quadro delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  dei
lavori previsti dal programma, articolate per annualita' e  fonte  di
finanziamento; 
    b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
    c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli  21,
comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli  resi  disponibili  per
insussistenza dell'interesse pubblico al  completamento  di  un'opera
pubblica incompiuta; 
    d) D: elenco dei  lavori  del  programma  con  indicazione  degli
elementi essenziali per la loro individuazione; 
    e) E: lavori che compongono  l'elenco  annuale,  con  indicazione
degli elementi essenziali per la loro individuazione; 
    f) F: elenco dei lavori presenti nel  precedente  elenco  annuale
nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5. 
  3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui  agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice,  assicurano  la  disponibilita'
del  supporto  informatico  per  la  compilazione  degli  schemi-tipo
allegati al presente decreto. 
  4. Ai  fini  della  compilazione  delle  schede  A  e  C,  di  cui,
rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra
le  fonti  di  finanziamento  del  programma  triennale  dei   lavori
pubblici, il  valore  complessivo  dei  beni  immobili  pubblici  che
possono essere oggetto di cessione ai  sensi  dell'articolo  191  del
codice, i finanziamenti acquisibili  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito  con  modificazioni
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive  modificazioni,  i
beni  immobili  concessi  in  diritto  di  godimento,  a  titolo   di
contributo, la  cui  utilizzazione  sia  strumentale  e  tecnicamente
connessa  all'opera  da  affidare  in  concessione,  nonche'  i  beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza di  regioni  ed  enti
locali,  non  strumentali  all'esercizio   delle   proprie   funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di  dismissione,
di cui all'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.
L'elenco dei beni immobili e' indicato  nell'apposita  scheda  C.  Il
valore degli immobili di cui al presente comma,  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 191, comma 2-bis del  codice,  e'  riportato  per  ogni
singolo lavoro al quale sono associati. 
  5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al
comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o  lotto
funzionale di cui al primo  periodo  e'  altresi'  indicato  il  CUP,
tranne i casi di  manutenzione  ordinaria.  Entrambi  i  codici  sono
mantenuti nei  programmi  triennali  nei  quali  il  lavoro  o  lotto
funzionale e' riproposto, salvo modifiche  sostanziali  del  progetto
che ne alterino la possibilita' di precisa individuazione. 
  6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e'
riportato   l'importo   complessivo   stimato   necessario   per   la
realizzazione di detto lavoro,  comprensivo  delle  forniture  e  dei
servizi connessi alla  realizzazione  dello  stesso,  inseriti  nella
programmazione biennale di cui all'articolo  6.  Nell'elenco  annuale
per ciascun lavoro e' riportato l'importo  complessivo  del  relativo
quadro economico. 
  7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma  3,  primo
periodo, del codice, sono compresi  nel  programma  triennale  e  nei
relativi  aggiornamenti  le  opere  pubbliche  incompiute,   di   cui
all'articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili  attraverso  contratti
di  concessione  o  di  partenariato  pubblico  privato,   i   lavori
realizzabili tramite cessione  del  diritto  di  proprieta'  o  altro
titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi'
se trattasi di lavoro complesso, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera oo), del codice. 
  8. I lavori, anche consistenti  in  lotti  funzionali,  da  avviare
nella prima annualita' del programma di cui al comma 7, costituiscono
l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale  elenco  i
lavori,  compresi  quelli  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,   che
soddisfano le seguenti condizioni: 
    a) previsione in bilancio della copertura finanziaria; 
    b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso
della prima annualita' del programma; 
    c)  rispetto  dei  livelli  di  progettazione   minimi   di   cui
all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al  comma  10
del presente articolo; 
    d) conformita' dei lavori agli strumenti  urbanistici  vigenti  o
adottati. 
  9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma  3,  terzo
periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto  di
cui all'articolo 23, comma 3, del codice  medesimo,  un  lavoro  puo'
essere  inserito  nel  programma  triennale   dei   lavori   pubblici
limitatamente ad uno o piu' lotti funzionali, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stato approvato il  documento  di  fattibilita'
delle alternative progettuali,  ovvero,  secondo  le  previsioni  del
decreto di cui all'articolo 23, comma  3,  del  predetto  codice,  il
progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  quantificando  le
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro. 
  10. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  21,  comma  3,
secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di
uno  o  piu'   lotti   funzionali,   le   amministrazioni   approvano
preventivamente il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica
dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori
di importo complessivo pari o superiore a 1 milione  di  euro,  e  il
documento di fattibilita' delle alternative  progettuali  dell'intero
lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di  importo
complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando  le  risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro. 
  11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorita'
dei lavori valutata su tre livelli come  indicato  all'Allegato  I  -
scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita'  le
amministrazioni   individuano   come   prioritari   i    lavori    di
ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  conseguenti  a  calamita'
naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo
4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i  progetti
definitivi o esecutivi gia'  approvati,  i  lavori  cofinanziati  con
fondi europei, nonche' i lavori per i quali ricorra  la  possibilita'
di finanziamento con capitale privato maggioritario. 
  12. Nell'ambito dell'ordine di priorita' di cui al comma  11,  sono
da  ritenersi  di  priorita'  massima  i  lavori  di   ricostruzione,
riparazione e ripristino conseguenti  a  calamita'  naturali,  e,  in
subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute. 
  13. Ai fini della realizzazione  dei  lavori  previsti  nell'elenco
annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle  priorita'
ivi  indicate.  Sono  fatti  salvi  i  lavori   imposti   da   eventi
imprevedibili  o  calamitosi,  nonche'  le  modifiche  dipendenti  da
sopravvenute disposizioni di legge o  regolamentari  ovvero  da  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
  14.  Le  amministrazioni  individuano,  nell'ambito  della  propria
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione
del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di  ridurre  gli
oneri amministrativi, tale referente e', di  norma,  individuato  nel
referente unico  dell'amministrazione  per  la  BDAP,  salvo  diversa
scelta dell'amministrazione. 
  15. Il referente riceve le  proposte,  i  dati  e  le  informazioni
fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da  inserire
nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso  gli  appositi
siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta l'art.  21,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici 
              1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   adottano   il
          programma biennale degli acquisti di beni e  servizi  e  il
          programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
          aggiornamenti  annuali.  I  programmi  sono  approvati  nel
          rispetto dei documenti programmatori e in coerenza  con  il
          bilancio e, per gli  enti  locali,  secondo  le  norme  che
          disciplinano la programmazione economico-finanziaria  degli
          enti. 
              (Omissis).". 
              Per i riferimenti  al  citato  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti  al  citato  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, si veda nelle note alle premesse. 
              Si riporta l'art.  21,  comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici 
              (Omissis). 
              5. Nell'elencazione delle fonti di  finanziamento  sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'art. 191 del citato decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere 
              1.  Il  bando  di  gara  puo'  prevedere  a  titolo  di
          corrispettivo,  totale   o   parziale,   il   trasferimento
          all'affidatario   o,   qualora   l'affidatario   vi   abbia
          interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche'  in
          possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80, della
          proprieta'     di      beni      immobili      appartenenti
          all'amministrazione  aggiudicatrice,  gia'   indicati   nel
          programma triennale per  i  lavori  o  nell'avviso  di  pre
          informazione per  i  servizi  e  le  forniture  e  che  non
          assolvono  piu',   secondo   motivata   valutazione   della
          amministrazione aggiudicatrice o  dell'ente  aggiudicatore,
          funzioni di pubblico interesse. 
              2. Possono formare oggetto  di  trasferimento  anche  i
          beni immobili gia' inclusi  in  programmi  di  dismissione,
          purche' prima della pubblicazione del bando  o  avviso  per
          l'alienazione, ovvero se la  procedura  di  dismissione  ha
          avuto esito negativo. 
              2-bis. Il valore dei  beni  immobili  da  trasferire  a
          seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP  sulla
          base del valore di mercato determinato tramite i competenti
          uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento. 
              3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento
          della proprieta' dell'immobile e la conseguente  immissione
          in possesso dello stesso avvengano in un momento  anteriore
          a quello dell'ultimazione dei lavori, previa  presentazione
          di idonea garanzia  fideiussoria  per  un  valore  pari  al
          valore dell'immobile medesimo.  La  garanzia  fideiussoria,
          rilasciata dai  soggetti  di  cui  all'art.  93,  comma  3,
          prevede  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio   della
          preventiva escussione del debitore principale, la  rinuncia
          all'eccezione di cui all'art.  1957,  comma  2  del  codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
          appaltante. La fideiussione e' progressivamente  svincolata
          con le modalita' previste  con  riferimento  alla  cauzione
          definitiva.". 
              Si riporta l'art.  21,  comma  7,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici 
              (Omissis). 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui  all'art.  213,  anche  tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'art. 29, comma 4. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 29. Principi in materia di trasparenza 
              1. Tutti gli atti delle amministrazioni  aggiudicatrici
          e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione  di
          lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle  procedure
          per  l'affidamento  di   appalti   pubblici   di   servizi,
          forniture,  lavori  e  opere,  di  concorsi   pubblici   di
          progettazione,  di  concorsi  di  idee  e  di  concessioni,
          compresi quelli tra enti nell'ambito del  settore  pubblico
          di cui all'art.  5,  alla  composizione  della  commissione
          giudicatrice e ai curricula dei  suoi  componenti  ove  non
          considerati  riservati  ai  sensi   dell'art.   53   ovvero
          secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere  pubblicati
          e aggiornati sul profilo  del  committente,  nella  sezione
          "Amministrazione  trasparente",  con  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n. 33. Al fine di consentire l'eventuale  proposizione  del
          ricorso ai sensi dell' art. 120, comma  2-bis,  del  codice
          del processo amministrativo, sono altresi' pubblicati,  nei
          successivi due giorni dalla data di adozione  dei  relativi
          atti, il provvedimento che determina  le  esclusioni  dalla
          procedura di affidamento e le  ammissioni  all'esito  della
          verifica  della  documentazione  attestante  l'assenza  dei
          motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  80,  nonche'  la
          sussistenza   dei    requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-professionali. Entro il  medesimo  termine  di  due
          giorni e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le
          modalita' di cui all'art. 5-bis del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, recante il  Codice  dell'amministrazione
          digitale o strumento analogo negli altri Stati  membri,  di
          detto provvedimento, indicando l'ufficio o il  collegamento
          informatico ad accesso riservato dove  sono  disponibili  i
          relativi atti. Il  termine  per  l'impugnativa  di  cui  al
          citato art. 120, comma 2-bis, decorre dal  momento  in  cui
          gli atti di cui al secondo periodo sono  resi  in  concreto
          disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione
          sono  pubblicati   anche   i   resoconti   della   gestione
          finanziaria dei contratti al termine della loro  esecuzione
          con le modalita' previste dal decreto legislativo 14  marzo
          2013, n. 33. Gli atti di  cui  al  presente  comma  recano,
          prima  dell'intestazione   o   in   calce,   la   data   di
          pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi  gli
          atti a cui si applica l'art. 73, comma  5,  i  termini  cui
          sono collegati gli effetti  giuridici  della  pubblicazione
          decorrono dalla  data  di  pubblicazione  sul  profilo  del
          committente. 
              2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'art. 53, sono, altresi', pubblicati sul  sito
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  sulla
          piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite
          i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
          piattaforme  regionali   di   e-procurement   interconnesse
          tramite cooperazione applicativa. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla  tutela
          della  trasparenza  e  della  legalita'  nel  settore   dei
          contratti  pubblici.  In  particolare,  operano  in  ambito
          territoriale   a   supporto   delle   stazioni   appaltanti
          nell'attuazione del presente  codice  ed  nel  monitoraggio
          delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
          contratti. 
              4. Per i  contratti  e  gli  investimenti  pubblici  di
          competenza regionale o di enti  territoriali,  le  stazioni
          appaltanti  provvedono  all'assolvimento   degli   obblighi
          informativi e di pubblicita' disposti dal presente  codice,
          tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
          telematiche  di  e-procurement   ad   essi   interconnesse,
          garantendo    l'interscambio    delle    informazioni     e
          l'interoperabilita', con  le  banche  dati  dell'ANAC,  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              4-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  per  i
          sistemi di cui ai commi 2 e  4  condividono  un  protocollo
          generale per definire le regole di interoperabilita'  e  le
          modalita' di interscambio dei dati  e  degli  atti  tra  le
          rispettive banche  dati,  nel  rispetto  del  principio  di
          unicita'  del  luogo  di  pubblicazione   e   di   unicita'
          dell'invio delle informazioni. Per le  opere  pubbliche  il
          protocollo  si  basa  su  quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati  e
          degli   atti   condivisi   nell'ambito    del    protocollo
          costituiscono fonte informativa prioritaria in  materia  di
          pianificazione e monitoraggio di contratti  e  investimenti
          pubblici.". 
              Si riporta l'art. 3 del citato decreto-legge 31 ottobre
          1990, n. 310: 
              "Art. 3. Alienazione del patrimonio  disponibile  degli
          enti locali. 
              1. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
          consorzi  sono  autorizzati  ad  alienare   il   patrimonio
          disponibile per la realizzazione di opere pubbliche  o  per
          il finanziamento delle perdite di  gestione  delle  aziende
          pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli  articoli
          24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al
          comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge 1°  luglio  1986,
          n. 318 ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          agosto 1986, n. 488. 
              1-bis.  I  comuni  e  le  province   possono   altresi'
          procedere  alla  alienazione  del  patrimonio  di  edilizia
          residenziale  di   loro   proprieta',   ancorche'   abbiano
          usufruito   negli   anni   precedenti   di   contributo   o
          finanziamento in conto capitale o in conto interessi  dallo
          Stato o dalle regioni. La cessione delle unita' immobiliari
          deve avvenire con priorita'  assoluta  per  coloro  che  ne
          fanno uso legittimo, in base a  contratto  di  affitto,  di
          concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati
          possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche  fino
          al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli
          enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti
          possono prestare garanzia parziale agli  istituti  mutuanti
          in misura non superiore al  40  per  cento  del  prezzo  di
          cessione. I comuni  e  le  province  possono  utilizzare  i
          proventi per  le  finalita'  previste  al  comma  1;  nella
          eventualita' di alienazioni di valore non inferiore ai  500
          milioni di lire, qualora non utilizzino almeno  il  50  per
          cento del ricavato per interventi di edilizia  economica  e
          popolare  saranno  esclusi  dai   programmi   regionali   e
          nazionali  di  nuova  formazione  sulla   materia   per   i
          successivi nove anni. 
              2.  Gli  enti  locali   che   abbiano   deliberato   le
          alienazioni  di  cui   al   comma   1,   nelle   more   del
          perfezionamento  di  tali   atti,   possono   ricorrere   a
          finanziamenti presso istituti di credito. Possono  altresi'
          utilizzare  in  termini  di  cassa  le  somme  a  specifica
          destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti  di  enti
          del settore pubblico allargato e del  ricavato  dei  mutui,
          purche' si impegnino esplicitamente a reintegrarle  con  il
          ricavato delle predette alienazioni. 
              3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a
          negoziare, con gli istituti di  credito  di  cui  al  comma
          3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni  di
          alienazioni di beni di loro  proprieta'.  Le  deliberazioni
          devono riportare i valori di stima dei  beni  da  alienare.
          Gli utilizzi delle aperture di credito  sono  versati,  per
          gli enti assoggettati  alle  disposizioni  sulla  tesoreria
          unica,  nella  contabilita'  fruttifera  aperta  presso  la
          tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente  ed
          integralmente  utilizzabili  dagli  enti  locali   per   le
          finalita' previste dai commi precedenti, nonche' per  spese
          di manutenzione straordinaria o per altre  spese  in  conto
          capitale  incrementative  del  patrimonio  degli  enti.  Al
          rimborso  degli  utilizzi,  compresi  gli  oneri  da   essi
          derivanti, si provvede comunque  con  i  fondi  provenienti
          dalle alienazioni. 
              3-bis. I debiti degli enti locali  per  utilizzi  delle
          aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti  anche
          da  garanzia,  da   costituirsi   mediante   emissione   di
          delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed
          i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale  garanzia
          diviene operativa qualora, entro 24  mesi  dalla  data  del
          primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di
          cui al comma 3 non siano state realizzate. 
              3-ter. I debiti degli enti locali  per  utilizzi  delle
          aperture di credito di cui al comma 3 non godono di  alcuna
          garanzia  da  parte  dello  Stato,  anche  nell'ipotesi  di
          successive situazioni di insolvenza degli enti stessi. 
              3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro,  sentite
          l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e  l'Unione
          delle province d'Italia (UPI), sono designati gli  istituti
          di credito con i quali gli enti locali sono  autorizzati  a
          negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e  sono
          altresi' stabilite  le  relative  condizioni  e  modalita',
          intese  prioritariamente  a  semplificare  ed   a   rendere
          tempestive le decisioni operative degli enti stessi.". 
              Si riporta l'art. 58 del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112: 
              "Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del  patrimonio
          immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali 
              1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione
          del patrimonio immobiliare di Regioni, Province,  comuni  e
          altri Enti locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale
          partecipazione dei predetti enti,  ciascuno  di  essi,  con
          delibera  dell'organo  di  Governo   individua,   redigendo
          apposito  elenco,   sulla   base   e   nei   limiti   della
          documentazione esistente presso i propri archivi e  uffici,
          i  singoli  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio   di
          competenza, non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie
          funzioni  istituzionali,  suscettibili  di   valorizzazione
          ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il  piano  delle
          alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari   allegato   al
          bilancio di  previsione  nel  quale,  previa  intesa,  sono
          inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Agenzia  del
          demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
          fatto  salvo   il   rispetto   delle   tutele   di   natura
          storico-artistica,    archeologica,    architettonica     e
          paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso  agli  Enti
          competenti, i  quali  si  esprimono  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali, in caso di mancata  espressione  da  parte
          dei medesimi Enti,  la  predetta  classificazione  e'  resa
          definitiva. La  deliberazione  del  consiglio  comunale  di
          approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
          se trattasi di societa'  o  ente  a  totale  partecipazione
          pubblica, del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
          determina  le   destinazioni   d'uso   urbanistiche   degli
          immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della   presente   disposizione,   disciplinano
          l'eventuale equivalenza della deliberazione  del  consiglio
          comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
          urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge  28
          febbraio 1985, n.  47,  anche  disciplinando  le  procedure
          semplificate per  la  relativa  approvazione.  Le  Regioni,
          nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
          copianificazione per l'eventuale  verifica  di  conformita'
          agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine  di
          concludere il procedimento entro il termine  perentorio  di
          90  giorni  dalla  deliberazione  comunale.   Trascorsi   i
          predetti 60 giorni, si applica  il  comma  2  dell'art.  25
          della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47.   Le   varianti
          urbanistiche di cui al presente  comma,  qualora  rientrino
          nelle previsioni di cui al paragrafo 3  dell'art.  3  della
          direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.  non  sono
          soggette a valutazione ambientale strategica. 
              3. Gli  elenchi  di  cui  al  comma  1,  da  pubblicare
          mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
          effetto  dichiarativo  della  proprieta',  in  assenza   di
          precedenti trascrizioni, e producono gli  effetti  previsti
          dall'art.  2644  del   codice   civile,   nonche'   effetti
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura. 
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
          comma 1 e' ammesso ricorso  amministrativo  entro  sessanta
          giorni dalla  pubblicazione,  fermi  gli  altri  rimedi  di
          legge. 
              6.  La   procedura   prevista   dall'art.   3-bis   del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per  la
          valorizzazione dei beni dello  Stato  si  estende  ai  beni
          immobili inclusi negli elenchi di cui al comma  1.  In  tal
          caso, la procedura prevista al comma 2 dell' art. 3-bis del
          citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per  i
          soggetti diversi  dai  comuni  e  l'iniziativa  e'  rimessa
          all'Ente proprietario dei  beni  da  valorizzare.  I  bandi
          previsti  dal  comma  5  dell'  art.   3-bis   del   citato
          decreto-legge n. 351 del 2001  sono  predisposti  dall'Ente
          proprietario dei beni da valorizzare. 
              7. I soggetti di cui al comma 1 possono  in  ogni  caso
          individuare  forme  di  valorizzazione   alternative,   nel
          rispetto  dei  principi  di   salvaguardia   dell'interesse
          pubblico e mediante l'utilizzo  di  strumenti  competitivi,
          anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di
          cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 
              8. Gli enti proprietari degli immobili  inseriti  negli
          elenchi di cui al comma 1 possono conferire i  propri  beni
          immobili anche residenziali a fondi comuni di  investimento
          immobiliare ovvero promuoverne la costituzione  secondo  le
          disposizioni degli articoli 4 e seguenti del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n.  351,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
          alle dismissioni degli immobili inclusi  negli  elenchi  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
          19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre  2001,
          n. 410. 
              9-bis. In caso di conferimento a fondi di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, e delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti.". 
              Si riporta l'art.  21,  comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici 
              (Omissis). 
              3. Il programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  i
          lavori da avviare nella prima annualita', per i quali  deve
          essere  riportata  l'indicazione   dei   mezzi   finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma 5. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera oo),  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 3. Definizioni 
              1. Ai fini del presente codice si intende per: 
              (Omissis). 
              oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia
          di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da  particolare
          complessita'  in  relazione  alla  tipologia  delle  opere,
          all'utilizzo di materiali  e  componenti  innovativi,  alla
          esecuzione in luoghi che presentano difficolta'  logistiche
          o  particolari   problematiche   geotecniche,   idrauliche,
          geologiche e ambientali; 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'art.  23,  comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 23. Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti, su proposta del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo  sono  definiti  i
          contenuti della progettazione nei tre livelli  progettuali.
          Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e',  altresi',
          determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale  che
          devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino  alla  data
          di entrata in vigore di detto decreto,  si  applica  l'art.
          216, comma 4. 
              (Omissis).".