Art. 3 Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorita' del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonche' i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresi', ove disponibili, le pianificazioni delle attivita' delle centrali di committenza. 2. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede: a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualita' e fonte di finanziamento; b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute; c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5. 3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilita' del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto. 4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili e' indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito ai sensi dell'articolo 191, comma 2-bis del codice, e' riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati. 5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo e' altresi' indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale e' riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita' di precisa individuazione. 6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e' riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro e' riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico. 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, primo periodo, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprieta' o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi' se trattasi di lavoro complesso, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice. 8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualita' del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni: a) previsione in bilancio della copertura finanziaria; b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualita' del programma; c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo; d) conformita' dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro puo' essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o piu' lotti funzionali, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro. 10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o piu' lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilita' delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro. 11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorita' dei lavori valutata su tre livelli come indicato all'Allegato I - scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita' le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita' naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonche' i lavori per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. 12. Nell'ambito dell'ordine di priorita' di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorita' massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita' naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute. 13. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente e', di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione. 15. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
Note all'art. 3: Si riporta l'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. (Omissis).". Per i riferimenti al citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si veda nelle note alle premesse. Si riporta l'art. 21, comma 5, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (Omissis). 5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. (Omissis).". Si riporta l'art. 191 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere 1. Il bando di gara puo' prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche' in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80, della proprieta' di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono piu', secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse. 2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili gia' inclusi in programmi di dismissione, purche' prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento. 3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento della proprieta' dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione e' progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento alla cauzione definitiva.". Si riporta l'art. 21, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (Omissis). 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29, comma 4. (Omissis).". Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 29. Principi in materia di trasparenza 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonche' la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'art. 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. 2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, sono, altresi', pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalita' nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. 4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilita' e le modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.". Si riporta l'art. 3 del citato decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310: "Art. 3. Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali. 1. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. 1-bis. I comuni e le province possono altresi' procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprieta', ancorche' abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unita' immobiliari deve avvenire con priorita' assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalita' previste al comma 1; nella eventualita' di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni. 2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresi' utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purche' si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni. 3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprieta'. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilita' fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalita' previste dai commi precedenti, nonche' per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni. 3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate. 3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi. 3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresi' stabilite le relative condizioni e modalita', intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi.". Si riporta l'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: "Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di societa' o ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista dall'art. 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell' art. 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell' art. 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.". Si riporta l'art. 21, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (Omissis). 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma 5. (Omissis).". Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera oo), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: (Omissis). oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessita' in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; (Omissis).". Si riporta l'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi (Omissis). 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 4. (Omissis).".