Art. 3 
 
                        Sistema di controllo 
 
  1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione  dei
controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, ai  sensi
dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera n), del regolamento,  fatte
salve  le  competenze  del  Ministero  della  salute  e  delle  altre
autorita'  competenti  in  materia  di  controlli  sanitari  di   cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  193,  e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione  in
libera  pratica   dei   prodotti   biologici   importati   ai   sensi
dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008. 
  2.  Il  Ministero  delega  i  compiti  di   controllo,   ai   sensi
dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, ad uno  o
piu' organismi di controllo, che, a tal fine, presentano  istanza  di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 
  3. Il Ministero  e'  l'autorita'  responsabile  dell'autorizzazione
degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4,
lettera b),  secondo  periodo,  del  regolamento.  Restano  ferme  le
competenze delle regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  4. Il Ministero, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano, nell'ambito del territorio di propria  competenza,  sono  le
autorita' responsabili della vigilanza sugli organismi di  controllo,
ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo  periodo,
del regolamento. Il Ministero e le regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano esercitano  la  vigilanza  in  coordinamento  fra
loro. 
  5. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 3 e  4  mediante
il Dipartimento. 
  6. La vigilanza sugli organismi di controllo e' esercitata  secondo
le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 889/2008  ed  e'  volta
alla verifica del  mantenimento  dei  requisiti  degli  organismi  di
controllo,  dell'efficacia  e  dell'efficienza  delle  procedure   di
controllo, dell'imparzialita' e del comportamento non discriminatorio
per  l'accesso  degli  operatori  nel   sistema   e   alla   corretta
applicazione    delle    disposizioni    impartite     al     momento
dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard. 
  7. Restano ferme le competenze del Ministero, delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia  di  vigilanza  e
controllo e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
Carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
  8.  Per  garantire  la  razionalizzazione   e   l'efficacia   dello
svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di  controllo,  i  soggetti
istituzionalmente  competenti  ai   sensi   del   presente   articolo
assicurano  il  coordinamento  e   la   cooperazione   dell'attivita'
medesima, mediante la  sottoscrizione  di  accordi  e  protocolli  di
intesa che prevedano procedure di  condivisione  delle  informazioni,
mediante l'utilizzo delle banche dati a disposizione  del  Ministero,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, e dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  del   decreto
          legislativo 6 novembre 2007,  n.  193,  recante  attuazione
          della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
          di sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
          comunitari nel medesimo settore, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario: 
              «Art.  2  (Autorita'  competenti).   -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,  853/2004,
          854/2004 e 882/2004, e  successive  modificazioni,  per  le
          materie  disciplinate  dalla  normativa  abrogata  di   cui
          all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
          salute, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito
          delle rispettive competenze. Per le forniture destinate  ai
          contingenti delle Forze  armate  impiegati  nelle  missioni
          internazionali,  l'Autorita'  competente  e'  il  Ministero
          della   difesa,   che    si    avvale    delle    strutture
          tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di  vigilanza
          militare,  al  cui  personale,  nello   svolgimento   della
          specifica   attivita',   sono   conferite    le    relative
          attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della  legge
          30 aprile 1962, n. 283.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del regolamento (CE)
          n.  1235/2008  della  Commissione,  dell'8  dicembre  2008,
          citato nelle note alle premesse: 
              «Art. 13 (Certificato di ispezione). - 1.  L'immissione
          in libera pratica nell'Unione di una partita di prodotti di
          cui all'art.  1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
          834/2007, importata nell'ambito del regime di cui  all'art.
          33 del medesimo regolamento, e' subordinata: 
              a) alla presentazione dell'originale del certificato di
          ispezione  all'autorita'  competente  dello  Stato   membro
          interessato; 
              b) alla verifica della partita e alla  vidimazione  del
          certificato di ispezione da parte dell'autorita' competente
          dello Stato membro interessato; nonche' 
              c)  all'indicazione  del  numero  del  certificato   di
          ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in
          libera pratica  di  cui  all'art.  158,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio. 
              La  verifica  della  partita  e  la   vidimazione   del
          certificato di  ispezione  sono  effettuate  dall'autorita'
          competente  dello  Stato  membro  interessato  nello  Stato
          membro in cui la  partita  e'  immessa  in  libera  pratica
          nell'Unione. 
              Gli Stati membri designano i punti di entrata nel  loro
          territorio e comunicano alla Commissione i punti di entrata
          designati. 
              2.  Il   certificato   di   ispezione   e'   rilasciato
          dall'autorita' o dall'organismo  di  controllo  pertinente,
          vidimato  dall'autorita'  competente  dello  Stato   membro
          interessato e compilato dal primo destinatario  secondo  il
          modello e le note figuranti nell'allegato V  e  utilizzando
          il sistema informatico veterinario integrato TRACES  (Trade
          Control and Expert  System),  istituito  con  decisione  n.
          2003/24/CE della Commissione. 
              L'originale  del  certificato  di   ispezione   e'   un
          esemplare  stampato  e  firmato  a  mano  del   certificato
          elettronico compilato  in  TRACES  o,  in  alternativa,  un
          certificato di ispezione firmato in TRACES  con  una  firma
          elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 3,  paragrafo  11,
          del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  o  con  una  firma  elettronica  che  offra
          garanzie equivalenti per quanto riguarda  le  funzionalita'
          attribuite  ad  una  firma,  applicando  le  norme   e   le
          condizioni previste dalle  disposizioni  della  Commissione
          relative ai documenti elettronici e digitalizzati,  di  cui
          all'allegato della decisione 2004/563/CE della Commissione,
          Euratom. 
              Se  il  certificato  di  ispezione  originale   e'   un
          esemplare  stampato  e  firmato  a  mano  del   certificato
          elettronico compilato in TRACES, le autorita' di controllo,
          gli organismi di controllo, le autorita'  competenti  dello
          Stato membro interessato e il primo destinatario verificano
          in ogni fase  di  rilascio,  vidimazione  e  ricezione  del
          certificato di ispezione  che  tale  esemplare  corrisponda
          alle informazioni indicate in TRACES. 
              3. Per essere accettato ai fini della  vidimazione,  il
          certificato  di  ispezione  deve  essere  stato  rilasciato
          dall'autorita' o dall'organismo di controllo del produttore
          o trasformatore del prodotto in questione o,  nel  caso  in
          cui l'operatore che effettua l'ultima  operazione  ai  fini
          della   preparazione   sia   diverso   dal   produttore   o
          trasformatore del prodotto, dall'autorita' o dall'organismo
          di   controllo   dell'operatore   che   effettua   l'ultima
          operazione  ai   fini   della   preparazione   secondo   la
          definizione di cui all'art. 2, lettera i), del  regolamento
          (CE) n. 834/2007. 
              Tale autorita' o organismo di controllo e': 
              a) un'autorita' o un  organismo  di  controllo  di  cui
          all'allegato III del presente regolamento per i prodotti in
          questione e per il paese  terzo  di  cui  i  prodotti  sono
          originari o,  se  del  caso,  in  cui  sia  stata  eseguita
          l'ultima operazione ai fini della preparazione; o 
              b) un'autorita' o un  organismo  di  controllo  di  cui
          all'allegato IV del presente regolamento per i prodotti  in
          questione e per il paese  terzo  di  cui  i  prodotti  sono
          originari o in cui sia stata eseguita  l'ultima  operazione
          ai fini della preparazione. 
              4. L'autorita' o l'organismo di controllo che emette il
          certificato di ispezione puo' rilasciare tale certificato e
          firmare la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo
          dopo aver eseguito un controllo documentale sulla  base  di
          tutti i documenti  di  ispezione  pertinenti  compreso,  in
          particolare,  il  piano  di  produzione  per  il   prodotto
          interessato,  i  documenti  di  trasporto  e  i   documenti
          commerciali e, ove opportuno in base alla  sua  valutazione
          del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della
          partita. 
              Tuttavia, per i prodotti trasformati, se l'autorita'  o
          l'organismo di controllo che  rilascia  il  certificato  di
          ispezione e' un'autorita' o un organismo  di  controllo  di
          cui all'allegato III, tale autorita' o  organismo  rilascia
          il  certificato  di  ispezione  e  firma  la  dichiarazione
          contenuta nella casella 18 del certificato solo  dopo  aver
          verificato che tutti  gli  ingredienti  biologici  di  tale
          prodotto  sono   stati   controllati   e   certificati   da
          un'autorita' o da un organismo  di  controllo  riconosciuti
          dal  paese  terzo  interessato  che  figura  nello   stesso
          allegato o, nel caso in cui l'autorita'  o  l'organismo  di
          controllo sia un'autorita' o un organismo di  controllo  di
          cui all'allegato IV, tale autorita' o organismo rilascia il
          certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta
          nella casella 18 del certificato solo dopo aver  verificato
          che tutti gli ingredienti biologici di tali  prodotti  sono
          stati controllati e certificati da  un'autorita'  o  da  un
          organismo di controllo di cui all'allegato III o IV  oppure
          sono  stati   prodotti   e   certificati   nell'Unione   in
          conformita' del regolamento (CE) n. 834/2007. 
              Se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini
          della   preparazione   e'   diverso   dal   produttore    o
          trasformatore del prodotto, l'autorita'  o  l'organismo  di
          controllo che rilascia il certificato di  ispezione  e  che
          figura nell'allegato IV rilascia il suddetto certificato  e
          firma la  dichiarazione  contenuta  nella  casella  18  del
          certificato  solo   dopo   aver   eseguito   un   controllo
          documentale sulla base di tutti i  documenti  di  ispezione
          pertinenti, compresi i documenti di trasporto e i documenti
          commerciali, dopo aver verificato che la  produzione  o  la
          trasformazione  del  prodotto   in   questione   e'   stata
          controllata e certificata da un organismo o un'autorita' di
          controllo riconosciuti per  i  prodotti  interessati  e  il
          paese interessato a norma dell'art. 33,  paragrafo  3,  del
          regolamento (CE) n. 834/2007  e  dopo  aver  condotto,  ove
          opportuno in base alla  sua  valutazione  del  rischio,  un
          controllo fisico della partita. 
              Su  richiesta  della   Commissione   o   dell'autorita'
          competente di uno Stato membro, l'autorita'  o  l'organismo
          di controllo che rilascia il certificato  di  ispezione  in
          conformita' al secondo e terzo comma mette  a  disposizione
          quanto prima l'elenco di tutti gli operatori  della  catena
          di produzione biologica e delle autorita' o degli organismi
          di controllo a cui i suddetti operatori hanno  affidato  il
          controllo della loro attivita'. 
              5. Il certificato di  ispezione  e'  rilasciato  in  un
          unico esemplare originale. 
              Il primo destinatario o, ove  del  caso,  l'importatore
          possono fare una copia del certificato di ispezione a  fini
          di  informazione   dell'autorita'   o   dell'organismo   di
          controllo conformemente all'art. 83 del regolamento (CE) n.
          889/2008. Tale copia reca l'indicazione «COPIA», stampata o
          apposta mediante timbro. 
              6.  Al  momento  della   verifica   di   una   partita,
          l'autorita'  competente  dello  Stato  membro   interessato
          vidima il certificato originale di ispezione nella  casella
          20 e restituisce  il  documento  alla  persona  che  lo  ha
          presentato. 
              7. Al ricevimento della partita, il primo  destinatario
          compila la casella 21  del  certificato  di  ispezione  per
          attestare  che  il  ricevimento  della  partita  e'   stato
          effettuato in conformita' dell'art. 34 del regolamento (CE)
          n. 889/2008. 
              Il primo  destinatario  invia  quindi  l'originale  del
          certificato all'importatore ivi indicato nella casella  11,
          ai fini del rispetto della condizione di cui  all'art.  33,
          paragrafo  1,  secondo  comma,  del  regolamento  (CE)   n.
          834/2007.». 
              - Per i riferimenti del regolamento  (CE)  n.  889/2008
          della Commissione, del 5 settembre 2008, recante  modalita'
          di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del
          Consiglio del 28 giugno  2007,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  174-bis  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   codice
          dell'ordinamento  militare,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario: 
              «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,
          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione
          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti
          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono
          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela
          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel
          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
              a)   Comando    unita'    forestali,    ambientali    e
          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
          dei carabinieri dal Capo di Stato  Maggiore  della  Difesa,
          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e
          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i
          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
          ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per  le  materie  afferenti   alla   sicurezza   e   tutela
          agroalimentare  e  forestale.  Del  Comando  si  avvale  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  limitatamente  allo  svolgimento  delle   specifiche
          funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni  del
          medesimo Ministero. Il Comando  e'  retto  da  generale  di
          corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione,  di
          coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei  comandi
          dipendenti.  L'incarico  di  vice  comandante  del  Comando
          unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito
          al Generale di divisione in servizio  permanente  effettivo
          del ruolo forestale; 
              b)  Comandi,  retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
              2-bis. I reparti istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando carabinieri per la tutela ambientale  e  Comando
          carabinieri per la tutela agroalimentare. 
              2-ter. Dal Comando di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
          dipendono  anche  il  Comando  carabinieri  per  la  tutela
          forestale e il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
          biodiversita' e dei parchi.». 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154,
          si veda nelle note alle premesse.