Art. 3
Definizioni
1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui
ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo
4, radicati sul territorio dello Stato, di proprieta' pubblica e
privata;
b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme
delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicita'
delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di
beni e servizi ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste
e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che
consenta di mantenere la loro biodiversita', produttivita',
rinnovazione, vitalita' e potenzialita' di adempiere, ora e in
futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a
livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri
ecosistemi;
c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi
volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi,
al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di
quanto previsto alla lettera d);
d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di
origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati
dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso
il legno in ogni sua forma;
e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le opere di
carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul
territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i
terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza
funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la rete di strade,
piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere
permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con
fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a
garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la
valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio
forestale, nonche' le attivita' di prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi;
g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle
normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi
cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della
meta' il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i
boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di
sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonche' i terreni
agricoli sui quali non sia stata esercitata attivita' agricola da
almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione,
ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione
d'uso;
h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla
lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o
reperibili a seguito di apposita istruttoria;
i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese
nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni,
in attualita' di coltura per la coltivazione di erba e altre piante
erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere
sfalciate, affienate o insilate una o piu' volte nell'anno, o sulle
quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate per il
pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie,
segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che
producano mangime animale, purche' l'erba e le altre piante erbacee
da foraggio restino predominanti;
l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualita' di
coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento,
impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;
m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate
tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
predominante;
n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in
terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola,
finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso
industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al termine
del ciclo colturale;
o) programmazione forestale: l'insieme delle strategie e degli
interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la
valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la
creazione di nuove foreste;
p) attivita' di gestione forestale: le attivita' descritte
nell'articolo 7, comma 1;
q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita
prevalentemente attivita' di gestione forestale, fornendo anche
servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli
elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui
all'articolo 10, comma 2;
r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la
propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta
di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali
valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e
altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n.
386.
3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono
definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea,
associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o
artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con
estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del
20 per cento.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle
proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e
socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di
bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonche' definizioni
integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla
definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5,
purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione
cosi' assicurato alle foreste come presidio fondamentale della
qualita' della vita.
Note all'art. 3:
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (Norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n.
L 347.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
supplemento ordinario:
«Art. 8. (Registro delle imprese). 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalla camere di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un
unico sistema informativo nazionale, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro della giustizia e con Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
(Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 2004, n. 23, supplemento ordinario:
«Art. 2. (Definizioni e classificazioni). 1. Ai fini
del presente decreto legislativo valgono le seguenti
definizioni:
a) materiali forestali di moltiplicazione: i
materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie e
degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali,
che risultano importanti per fini forestali nell'insieme
della Comunita' o in parte di essa, in particolare quelli
di cui all'allegato 1; per fini forestali si intendono
tutte le attivita' relative all'imboschimento e al
rimboschimento, all'arboricoltura da legno e ad eventuali
ulteriori ambiti previsti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano;».