Art. 3 
 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6,  le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e  relativi
contributi, compresi la ritenuta  in  conto  entrata  INPS,  o  altre
analoghe, ed i contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  recante
          «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato»: 
              «Art. 82. Assegno alimentare 
                All'impiegato  sospeso   e'   concesso   un   assegno
          alimentare  in  misura  non  superiore  alla  meta'   dello
          stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge  11
          luglio   1980,   n.    312,    recante    «Nuovo    assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato»: 
              «Art. 172. Disposizioni per la  sollecita  liquidazione
          del nuovo trattamento economico 
                Gli  uffici   che   liquidano   gli   stipendi   sono
          autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti
          economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei
          provvedimenti formali, fatti salvi  comunque  i  successivi
          conguagli,  sulla  base  dei  dati  in  possesso  o   delle
          comunicazioni degli uffici presso cui  presta  servizio  il
          personale interessato relative agli elementi necessari  per
          la determinazione del trattamento stesso.».