Art. 3 
 
 
          Proposta, approvazione e pubblicazione della RCP 
 
  1. I soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema  la
richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una  specifica
categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I. 
  2. La richiesta di cui al comma 1,  e'  effettuata  con  una  delle
modalita' di cui all'articolo 65, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  3. Il gestore dello schema, entro trenta  giorni  dall'acquisizione
della richiesta, con provvedimento motivato accoglie la  richiesta  o
chiede l'integrazione degli atti. 
  4. Entro centottanta giorni dall'accoglimento  della  richiesta,  i
soggetti proponenti trasmettono al gestore dello schema  la  proposta
di RCP utilizzando il modulo B di cui all'allegato I. 
  5. Qualora per  una  specifica  categoria  di  prodotto  sia  stata
definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella
RCP  ed  integrata  con  i  requisiti   addizionali   obbligatori   e
facoltativi. 
  6.  Il  gestore  dello  schema  sottopone  la  proposta  di  RCP  a
consultazione pubblica della durata di trenta giorni. 
  7. Le RCP che  recepiscono  le  PEFCR  europee  sono  sottoposte  a
consultazione  pubblica  solo  per  le  parti  delle  RCP  aggiuntive
rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR. 
  8. Entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica,  i
soggetti proponenti la RCP trasmettono  la  proposta  revisionata  al
gestore dello schema, corredata da motivazioni scritte  relativamente
ai commenti non recepiti. 
  9. Il gestore dello schema rende pubblici, sul  proprio  sito  web,
gli esiti della consultazione pubblica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  65,  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante la firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore qualificato; 
                b) ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di  cui  all'articolo  64,  comma  2-novies,  nei
          limiti ivi previsti; 
                c) ovvero sono sottoscritte e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante   o   dal
          dichiarante  mediante   la   propria   casella   di   posta
          elettronica certificata purche' le relative credenziali  di
          accesso siano state rilasciate previa  identificazione  del
          titolare,  anche  per  via  telematica  secondo   modalita'
          definite   con   regole   tecniche   adottate   ai    sensi
          dell'articolo 71, e cio'  sia  attestato  dal  gestore  del
          sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
          trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve
          le disposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82».