Art. 3 
 
 
                    Tirocinio pratico-valutativo 
 
  1.  Il  tirocinio  pratico-valutativo  e'  volto  ad  accertare  le
capacita' dello studente relative al «saper fare e  al  saper  essere
medico»  che  consiste  nell'applicare  le  conoscenze  biomediche  e
cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di  deontologia
professionale  e  di  etica  medica,  nel  dimostrare  attitudine   a
risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della
chirurgia  e  delle  relative  specialita',  della   diagnostica   di
laboratorio e strumentale e della sanita' pubblica. L'accertamento e'
effettuato dai soggetti di cui al comma 7 secondo le metodologie piu'
aggiornate ed internazionalmente riconosciute. 
  2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre  mesi,
e' espletato durante i corsi di studio di cui all'articolo  1,  comma
1, non prima del quinto anno di corso e purche' siano stati sostenuti
positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi  quattro
anni di corso previsti dall'ordinamento della sede  dell'universita',
ed e' organizzato secondo quanto stabilito dagli  ordinamenti  e  dai
regolamenti didattici di ciascun corso di studi. 
  3. Il tirocinio pratico-valutativo  concorre  sia  all'acquisizione
dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU,  di  attivita'
formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del
corso  di  laurea  magistrale  in  Medicina  e   Chirurgia   sia   al
raggiungimento delle 5.500 ore di didattica  di  cui  alla  direttiva
2013/55/CE. 
  4. Ad ogni CFU riservato  al  tirocinio  pratico-valutativo  devono
corrispondere  almeno  20  ore  di  attivita'   didattica   di   tipo
professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale. 
  5. Il tirocinio pratico-valutativo e' organizzato, ove si svolga al
di fuori delle strutture  universitarie,  sulla  base  di  protocolli
d'intesa tra universita' e regione, stipulati ai sensi  dell'articolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In attuazione dei
predetti protocolli d'intesa le universita' stipulano accordi con  le
strutture del  Servizio  sanitario  nazionale,  per  assicurare  agli
studenti   in   Medicina   e   Chirurgia   l'accesso   al   tirocinio
pratico-valutativo. Le universita' forniscono a ciascuno studente  un
libretto-diario che  si  articola  in  una  parte  descrittiva  delle
attivita'  svolte  e  di  una  parte  valutativa   delle   competenze
dimostrate. 
  6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero  di  ore
corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilita' e si  articola
nei  seguenti  periodi,  anche  non  consecutivi:  un  mese  in  Area
Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi  non  prima
del sesto anno  di  corso,  nello  specifico  ambito  della  Medicina
Generale. Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di
un  medico  di  Medicina  Generale  avente   i   requisiti   previsti
dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'universita' e l'Ordine
professionale provinciale  dei  Medici  e  Chirurghi  competente  per
territorio. 
  7. La certificazione della frequenza e la valutazione  dei  periodi
di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura
del docente universitario o del dirigente medico, responsabile  della
struttura frequentata dal  tirocinante,  e  del  medico  di  Medicina
Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte  di
rispettiva  competenza,   formale   attestazione   della   frequenza,
unitamente alla valutazione dei risultati  relativi  alle  competenze
dimostrate,  ed  esprimendo,  in  caso  positivo,  un   giudizio   di
idoneita'. 
  8. Il tirocinio pratico-valutativo e'  superato  solo  in  caso  di
conseguimento del giudizio d'idoneita' di cui al comma 7 per ciascuno
dei tre periodi di cui al comma 6. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - La pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2016, n.  15,  recante  l'attuazione
          della direttiva 2013/55/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, e' riportata nelle note alle premesse. 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino  della  disciplina
          in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421»,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3 del decreto
          legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  recante  «Attuazione
          della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  ottobre
          1999, n. 250, S.O. 
              «3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina
          generale convenzionati con il servizio sanitario  nazionale
          con  un'anzianita'  di  almeno  dieci  anni  di   attivita'
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale,  nonche'
          possedere la titolarita' di un numero  di  assistiti  nella
          misura almeno pari  alla  meta'  del  massimale  vigente  e
          operare in uno studio professionale accreditato.  I  medici
          che svolgono la  funzione  docente  o  di  coordinamento  o
          tutoriale sono iscritti in  un  elenco  regionale  all'uopo
          istituito.».