Art. 3 Tirocinio pratico-valutativo 1. Il tirocinio pratico-valutativo e' volto ad accertare le capacita' dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialita', della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanita' pubblica. L'accertamento e' effettuato dai soggetti di cui al comma 7 secondo le metodologie piu' aggiornate ed internazionalmente riconosciute. 2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, e' espletato durante i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, non prima del quinto anno di corso e purche' siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall'ordinamento della sede dell'universita', ed e' organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi. 3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attivita' formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE. 4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di attivita' didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale. 5. Il tirocinio pratico-valutativo e' organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, sulla base di protocolli d'intesa tra universita' e regione, stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In attuazione dei predetti protocolli d'intesa le universita' stipulano accordi con le strutture del Servizio sanitario nazionale, per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia l'accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le universita' forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attivita' svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate. 6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilita' e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'universita' e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio. 7. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneita'. 8. Il tirocinio pratico-valutativo e' superato solo in caso di conseguimento del giudizio d'idoneita' di cui al comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6.
Note all'art. 3: - La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante l'attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e' riportata nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250, S.O. «3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonche' possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito.».