Art. 3 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi  dell'articolo  22,
comma 1, del codice, le  opere  rientranti  nelle  tipologie  di  cui
all'Allegato 1. 
  2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere
inserite nell'Allegato 1 sono ridotti del cinquanta per cento  se  si
tratta, con riferimento a particolari esigenze  di  salvaguardia,  di
interventi ricadenti, anche in parte: 
  a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista
del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi  della  Conferenza  sul
Patrimonio Mondiale del 1977; 
  b) nella zona tampone come definita  nelle  Linee  Guida  Operative
emanate dell'UNESCO; 
  c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette. 
  3. Per le opere di cui all'Allegato 1, di importo compreso  tra  la
soglia ivi indicata e due  terzi  della  medesima,  l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su
richiesta: 
  a) della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  o  dei  Ministeri
direttamente interessati alla realizzazione dell'opera; 
  b) di un Consiglio regionale o di una Provincia  o  di  una  Citta'
metropolitana o di un comune capoluogo di provincia  territorialmente
interessati dall'intervento; 
  c)  di  uno  o  piu'  consigli  comunali  o  di  unioni  di  comuni
territorialmente  interessati  dall'intervento,  se  complessivamente
rappresentativi di almeno 100.000 abitanti; 
  d) di almeno 50.000 cittadini elettori  nei  territori  in  cui  e'
previsto l'intervento; 
  e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che
interessano le isole con non  piu'  di  100.000  abitanti  e  per  il
territorio di comuni di montagna. 
  4. L'amministrazione aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  puo'
indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando  ne  rileva
l'opportunita'. 
  5. Non si effettua il dibattito pubblico: 
  a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli
159 e 163 del  codice  e  per  quelle  di  difesa  nazionale  di  cui
all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  b)  per  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,
restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti; 
  c)  per  le  opere  gia'  sottoposte  a  procedure  preliminari  di
consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del  17
aprile 2013, ovvero di altra norma europea. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 22, comma 1, 159 e
          163, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
          di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
          aggiudicatrici e gli  enti  aggiudicatori  pubblicano,  nel
          proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
          relativi  alle   grandi   opere   infrastrutturali   e   di
          architettura   di   rilevanza   sociale,   aventi   impatto
          sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del  territorio,
          nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
          dei  resoconti  degli  incontri  e  dei  dibattiti  con   i
          portatori di interesse. I contributi  e  i  resoconti  sono
          pubblicati, con  pari  evidenza,  unitamente  ai  documenti
          predisposti dall'amministrazione  e  relativi  agli  stessi
          lavori. 
              (Omissis).». 
              «Art. 159 (Difesa e sicurezza). -  1.  Le  disposizioni
          del presente codice non si applicano agli appalti  pubblici
          e ai concorsi di progettazione non altrimenti  esclusi  dal
          suo ambito di applicazione ai sensi dell'art. 1,  comma  6,
          nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di
          sicurezza dello Stato non possa essere  garantita  mediante
          misure  meno  invasive,  volte  anche   a   proteggere   la
          riservatezza  delle  informazioni  che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici rendono  disponibili  in  una  procedura  di
          aggiudicazione dell'appalto. 
              2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori  della
          difesa e della sicurezza di cui al decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente
          codice fatta eccezione per  le  concessioni  relative  alle
          ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,
          n. 208, non si applica in virtu'  dell'art.  6  del  citato
          decreto legislativo. 
              3.  In  deroga  all'art.  31  l'amministrazione   della
          difesa, in considerazione della  struttura  gerarchica  dei
          propri organi tecnici, in luogo di  un  unico  responsabile
          del  procedimento,  puo'  nominare  un   responsabile   del
          procedimento per  ogni  singola  fase  di  svolgimento  del
          processo    attuativo:    programmazione,    progettazione,
          affidamento  ed  esecuzione.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento, ovvero i responsabili di ogni  singola  fase,
          sono tecnici individuati nell'ambito  del  Ministero  della
          difesa. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di
          affidamento puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in
          materie giuridico amministrative. 
              4. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente codice, sono definite  le
          direttive generali per la disciplina  delle  attivita'  del
          Ministero della difesa, in relazione agli  appalti  e  alle
          concessioni diversi da quelli che rientrano  nel  campo  di
          applicazione del decreto legislativo 15 novembre  2011,  n.
          208. Le  direttive  generali  disciplinano,  altresi',  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'Estero  per  effetto
          di  accordi  internazionali,  multilaterali  o  bilaterali,
          nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti  a  mezzo
          delle truppe e dei reparti del Genio militare per  i  quali
          non si applicano i limiti di importo di  cui  all'art.  36.
          Fino alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al
          presente comma, si applica l'art. 216, comma 20. 
              5.    Per    gli    acquisti    eseguiti     all'estero
          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,
          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere
          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione
          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,
          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non
          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo
          contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.». 
              «Art. 163 (Procedure in caso  di  somma  urgenza  e  di
          protezione civile). - 1. In circostanze  di  somma  urgenza
          che non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il
          responsabile    del    procedimento    e     il     tecnico
          dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul
          luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
          verbale, in cui sono  indicati  i  motivi  dello  stato  di
          urgenza, le  cause  che  lo  hanno  provocato  e  i  lavori
          necessari  per  rimuoverlo,  la  immediata  esecuzione  dei
          lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto
          indispensabile per rimuovere lo stato di  pregiudizio  alla
          pubblica e privata incolumita'. 
              2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
          affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
          individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
          dell'amministrazione competente. 
              3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  e'
          definito consensualmente con l'affidatario; in  difetto  di
          preventivo accordo la stazione appaltante  puo'  ingiungere
          all'affidatario  l'esecuzione  delle   lavorazioni   o   la
          somministrazione  dei  materiali  sulla  base   di   prezzi
          definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
          riferimento, ridotti del 20  per  cento,  comunque  ammessi
          nella contabilita'; ove  l'esecutore  non  iscriva  riserva
          negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
          accettati. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento  o  il  tecnico
          dell'amministrazione competente compila entro dieci  giorni
          dall'ordine  di   esecuzione   dei   lavori   una   perizia
          giustificativa degli stessi e la trasmette,  unitamente  al
          verbale di somma  urgenza,  alla  stazione  appaltante  che
          provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
          lavori. Qualora l'amministrazione competente  sia  un  ente
          locale, la copertura della spesa viene  assicurata  con  le
          modalita' previste dall'art. 191, comma 3, e 194  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
          somma urgenza, non riporti  l'approvazione  del  competente
          organo dell'amministrazione, la relativa  realizzazione  e'
          sospesa  immediatamente  e  si  procede,  previa  messa  in
          sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e  alla
          liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti   per   la   parte
          realizzata. 
              6. Costituisce circostanza di somma  urgenza,  ai  fini
          del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
          cui all' art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,  n.
          225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'art. 3
          della medesima legge, dell'imminente verificarsi  di  detti
          eventi, che richiede l'adozione di misure  indilazionabili,
          e nei limiti  dello  stretto  necessario  imposto  da  tali
          misure. La circostanza di somma urgenza, in tali  casi,  e'
          ritenuta persistente finche'  non  risultino  eliminate  le
          situazioni dannose o pericolose per la pubblica  o  privata
          incolumita'  derivanti  dall'evento,  e  comunque  per   un
          termine non  superiore  a  quindici  giorni  dall'insorgere
          dell'evento,  ovvero  entro  il  termine  stabilito   dalla
          eventuale declaratoria dello  stato  di  emergenza  di  cui
          all'art. 5 della medesima legge n. 225 del  1992;  in  tali
          circostanze  ed  entro  i  medesimi  limiti  temporali   le
          amministrazioni    aggiudicatrici     possono     procedere
          all'affidamento di appalti pubblici di  lavori,  servizi  e
          forniture con le procedure previste nel presente articolo. 
              7. Qualora si adottino le procedure di  affidamento  in
          condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
          nonche', limitatamente ad emergenze di  protezione  civile,
          le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), e  vi
          sia  l'esigenza  impellente  di  assicurare  la  tempestiva
          esecuzione  del  contratto,  gli   affidatari   dichiarano,
          mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per
          l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante
          procedura ordinaria, che  l'amministrazione  aggiudicatrice
          controlla in termine congruo, compatibile con  la  gestione
          della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non
          superiore    a    sessanta     giorni     dall'affidamento.
          L'amministrazione aggiudicatrice da'  conto,  con  adeguata
          motivazione,  nel  primo  atto  successivo  alle  verifiche
          effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;  in
          ogni caso non e' possibile procedere  al  pagamento,  anche
          parziale, in assenza  delle  relative  verifiche  positive.
          Qualora,  a  seguito   del   controllo,   venga   accertato
          l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
          le amministrazioni aggiudicatrici recedono  dal  contratto,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite e  il  rimborso  delle  spese  eventualmente  gia'
          sostenute  per  l'esecuzione  della  parte  rimanente,  nei
          limiti  delle  utilita'  conseguite,   e   procedono   alle
          segnalazioni alle competenti autorita'. 
              8.  In  via  eccezionale,  nella  misura   strettamente
          necessaria, l'affidamento diretto puo'  essere  autorizzato
          anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
          temporale limitato, comunque non superiore a trenta  giorni
          e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
          nei limiti massimi di importo stabiliti  nei  provvedimenti
          di cui al comma 2, dell' art. 5, della  legge  n.  225  del
          1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
          articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
          o superiore alla soglia europea. 
              9. Limitatamente agli appalti pubblici di  forniture  e
          servizi di cui al comma 6, di importo pari  o  superiore  a
          40.000 euro, per i quali non siano disponibili  elenchi  di
          prezzi definiti mediante l'utilizzo di  prezzari  ufficiali
          di  riferimento,  laddove  i  tempi  resi  necessari  dalla
          circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
          procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a  fornire
          i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
          stabilito consensualmente tra le parti e  ad  accettare  la
          determinazione definitiva del prezzo a seguito di  apposita
          valutazione di congruita'. A tal fine il  responsabile  del
          procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente  ai
          documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
          sessanta giorni rende il proprio  parere  sulla  congruita'
          del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono  esperibili
          i normali rimedi di legge mediante  ricorso  ai  competenti
          organi   di   giustizia    amministrativa.    Nelle    more
          dell'acquisizione del parere di congruita'  si  procede  al
          pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 
              10. Sul profilo del  committente  sono  pubblicati  gli
          atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
          con  specifica  dell'affidatario,  delle  modalita'   della
          scelta e delle motivazioni  che  non  hanno  consentito  il
          ricorso  alle  procedure  ordinarie.   Contestualmente,   e
          comunque in un termine congruo compatibile con la  gestione
          della situazione di emergenza, vengono  trasmessi  all'ANAC
          per i controlli di competenza, fermi restando  i  controlli
          di  legittimita'  sugli   atti   previsti   dalle   vigenti
          normative.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  233  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
              «Art. 233 (Individuazione delle  opere  destinate  alla
          difesa  nazionale  a  fini  determinati).  -  1.  Ai   fini
          urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento
          ed esecuzione di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e  forniture,  sono  opere  destinate  alla  difesa
          nazionale  le  infrastrutture  rientranti  nelle   seguenti
          categorie: 
                a) sedi di servizio e relative pertinenze  necessarie
          a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma  dei
          carabinieri; 
                b) opere di costruzione, ampliamento e  modificazione
          di edifici o  infrastrutture  destinati  ai  servizi  della
          leva,   del   reclutamento,   incorporamento,    formazione
          professionale e addestramento  dei  militari  della  Marina
          militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto  e
          La  Maddalena  su  terreni  del  demanio,  compreso  quello
          marittimo; 
                c) aeroporti ed eliporti; 
                d) basi navali; 
                e) caserme; 
                f) stabilimenti e arsenali; 
                g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; 
                h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; 
                i)  comandi  di  unita'  operative  e   di   supporto
          logistico; 
                l) basi missilistiche; 
                m) strutture di comando e di controllo  dello  spazio
          terrestre, marittimo e aereo; 
                n) segnali e  ausili  alla  navigazione  marittima  e
          aerea; 
                o) strutture relative  alle  telecomunicazioni  e  ai
          sistemi di allarme; 
                p) poligoni e strutture di addestramento; 
                q) centri sperimentali di  manutenzione  dei  sistemi
          d'arma; 
                r) opere  di  protezione  ambientale  correlate  alle
          opere della difesa nazionale; 
                s) installazioni temporanee per  esigenze  di  rapido
          dispiegamento; 
                t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e
          da utenti alleati sul territorio nazionale. 
              1-bis.  Alle  costruzioni  e  alle   ricostruzioni   di
          edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare  si
          applica l'art. 1 della legge 29  luglio  1949,  n.  717,  e
          successive modificazioni.». 
              - Il  regolamento  (CE)  17  aprile  2013  n.  347  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sugli  orientamenti  per
          le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga  la
          decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
          n. 713/2009,  (CE)  n.  714/2009  e  (CE)  n.  715/2009  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115.