Art. 3 Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'». 2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.