Art. 3 
 
Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia
                     e adolescenza, disabilita' 
 
  1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero
al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita': 
    a) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e  problematiche
generazionali  e  relazionali,  nonche'  le  funzioni  di  competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
dall'articolo 46, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, in  materia  di  coordinamento  delle  politiche
volte alla tutela dei diritti e alla promozione del  benessere  della
famiglia, di interventi per il  sostegno  della  maternita'  e  della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di  cura
della  famiglia,  di  misure  di   sostegno   alla   famiglia,   alla
genitorialita' e alla natalita', anche al fine  del  contrasto  della
crisi  demografica,   nonche'   quelle   concernenti   l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all'articolo  1,  comma  1250,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri esercita altresi': 
      1)  la  gestione  delle  risorse  finanziarie   relative   alle
politiche per la famiglia e per il sostegno  alla  natalita'  ed,  in
particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19,  comma  1,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e  all'articolo  1,
comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza  statale  attribuite  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo  di  previdenza
per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti  derivanti
da responsabilita' familiari»,  di  cui  al  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 565; 
      3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia,  di  cui
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e
stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla
presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega; 
    c) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento  allo
sviluppo dei servizi socio-educativi per  la  prima  infanzia,  fatte
salve, con riferimento a tali servizi, le  competenze  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   nonche'   le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   in   materia   di
coordinamento  delle  politiche  per  il  sostegno  dell'infanzia   e
dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento  al
diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve  le  competenze  del
medesimo Ministero in  materia  di  politiche  per  l'integrazione  e
l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 
      1) le funzioni di competenza  del  Governo  per  l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle  gia'  proprie  del
Centro nazionale di documentazione e  di  analisi  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per  il
contrasto della  pedofilia  e  della  pornografia  minorile,  di  cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di  Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285; 
    d) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilita',  anche   con
riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita'  e
la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le  competenze
dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
delle infrastrutture e dei trasporti  e  le  specifiche  disposizioni
previste dal  secondo  periodo  in  materia  di  salute,  nonche'  le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   in   materia   di
coordinamento delle politiche  volte  a  garantire  la  tutela  e  la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire  la
loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro  autonomia,
anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione  delle
persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n.  18.  Con
riferimento alle politiche in materia di salute,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento  esprimendo
il concerto nell'adozione degli  atti  di  competenza  del  Ministero
della salute relativamente alle attivita' volte alla  promozione  dei
servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale  in
favore delle persone con disabilita'. Fermo restando quanto  disposto
dal comma 4,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  esercita
altresi': 
      1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e'
riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), all'articolo  1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole  «con
decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri  ovvero  del  Ministro  delegato  per  la  famiglia   e   le
disabilita', di concerto con il»  e  dopo  le  parole  «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse  le  seguenti:  «di
concerto con». 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c): 
    a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n.  285,
le parole: «Il Ministro per la solidarieta' sociale» sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  il
Ministro delegato per la famiglia e  le  disabilita'»  e  le  parole:
«organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche  della
famiglia»; 
    b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3  agosto  1998,  n.
269, le parole:  «-  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti «-  Dipartimento  per  le  politiche  della
famiglia» e le parole:  «Ministro  per  le  pari  opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'». 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d): 
    a) alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 41, comma  1,  le  parole:  «Ministro  per  gli
affari  sociali  coordina»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita', coordina»; al comma 2, primo e  secondo
periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
al comma 8, le parole: «Il Ministro  per  gli  affari  sociali»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei  ministri
ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole:  «Il  Ministro  per
gli affari sociali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  ovvero  il  Ministro  delegato  per  la
famiglia e le disabilita'»; 
    b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il  comma
1265 e' sostituito dal seguente: 
  «1265. Gli atti e  provvedimenti  concernenti  l'utilizzazione  del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e  le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole:  «presso  il  Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
      2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma
3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinati  la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento  dell'Osservatorio,
prevedendo  che  siano  rappresentate  le  amministrazioni   centrali
coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in  favore
delle persone con disabilita', le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza,
l'Istituto  nazionale  di  statistica,  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori,  dei  pensionati  e  dei
datori   di   lavoro,   le   associazioni   nazionali    maggiormente
rappresentative delle persone con  disabilita'  e  le  organizzazioni
rappresentative  del  terzo  settore   operanti   nel   campo   della
disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata  esperienza  nel  campo  della  disabilita'  in
numero non superiore a cinque.»; 
    4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Osservatorio dura
in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per la medesima durata.»; 
    d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole:  «il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti:  «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro
e delle politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita'»  e  le  parole:  «Con  le  medesime
modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  provvede»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  le  medesime  modalita'  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delegato
per la famiglia e le disabilita' provvedono»; 
      3) all'articolo 6, comma  11,  dopo  le  parole  «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti:  «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il  Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono»; 
    e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  2,  le  parole:  «ne  fanno  parte,  oltre  ad  un
rappresentante» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ne  fanno  parte,
oltre  a  due  rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  di  cui  uno  del  Dipartimento  per  le  politiche  della
famiglia, e ad un rappresentante» e le parole:  «e  del  Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri» sono soppresse; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «un  rappresentante  dell'INPS  e
possono essere invitati altri membri  del  Governo»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «il  Ministro  delegato  per  la  famiglia   e   le
disabilita', ove nominato,  nonche'  un  rappresentante  dell'INPS  e
possono essere invitati altri membri del Governo»; 
    f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il  comma
254 e' sostituito dal seguente: 
      «254. E' istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e  di  assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato
alla   copertura   finanziaria   di   interventi    finalizzati    al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura
non professionale dell'assistente familiare, come definito  al  comma
255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di  concerto  con
il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzo del Fondo.»; 
    g) all'articolo 5, comma 6, del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e  delle  finanze,»  sono
inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilita',»; 
    h) all'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'universita' e della ricerca,» sono
inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita',»; 
    i) all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, dopo le  parole:  «ed  e'  composto»  sono  inserite  le
seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita', nonche',»; 
    l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',». 
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le
competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  6. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
soppressi: 
    a) l'articolo 1, comma  19,  lettera  e),  del  decreto-legge  18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233; 
    b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2008, n. 121. 
  7. Al funzionamento dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n.  18,
e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno  2018  e  di
500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo  onere  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del
comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica.