Art. 3 
 
                      Investimenti ammissibili 
 
  1. Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta  sono
quelli riferiti  all'acquisto  di  spazi  pubblicitari  e  inserzioni
commerciali,  effettuati  esclusivamente  su  giornali  quotidiani  e
periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero  editi  in  formato
digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4,
del decreto legislativo 15 maggio 2017,  n.  70,  ovvero  nell'ambito
della programmazione di emittenti televisive e  radiofoniche  locali,
analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari  ammissibili  al
credito  d'imposta  sono  effettuati  su  emittenti  radiofoniche   e
televisive locali iscritte presso  il  Registro  degli  operatori  di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero  5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso  il
competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori  di
comunicazione e dotati  in  ogni  caso  della  figura  del  direttore
responsabile. Sono escluse dal credito d'imposta le  spese  sostenute
per l'acquisto  di  spazi  nell'ambito  della  programmazione  o  dei
palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere  televendite  di
beni  e  servizi  di  qualunque  tipologia  nonche'  quelle  per   la
trasmissione  o  per  l'acquisto  di  spot  radio  e  televisivi   di
inserzioni o spazi promozionali relativi  a  servizi  di  pronostici,
giochi o scommesse con vincite di denaro,  di  messaggeria  vocale  o
chat-line con servizi a sovraprezzo. 
  2. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta  le  spese
per l'acquisto di pubblicita' sono ammissibili al netto  delle  spese
accessorie, dei costi  di  intermediazione  e  di  ogni  altra  spesa
diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche  se  ad  esso
funzionale o connessa. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art.  7  del
          decreto legislativo 15 maggio 2017,  n.  70  (Ridefinizione
          della  disciplina  dei  contributi  diretti  alle   imprese
          editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art.
          2, commi 1 e 2, della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017, n. 123: 
              «Art. 7 (Edizione in formato digitale della testata). -
          1. Per edizione in formato digitale si intende  la  testata
          arricchita  da  elementi  multimediali  e   supportata   da
          funzionalita' tecnologiche che ne  consentono  una  lettura
          dinamica,  fruibile   mediante   portali   e   applicazioni
          indipendenti  o  comuni  a  piu'  editori  attraverso  sito
          internet collegato alla testata e dotato di un sistema  che
          consenta l'inserimento di commenti da  parte  del  pubblico
          nonche'  di   funzionalita'   per   l'accessibilita'   alle
          informazioni  sul  sito  da   parte   delle   persone   con
          disabilita'. 
              4.  In  caso  di  edizione  esclusivamente  in  formato
          digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in
          tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di  edizione  in
          formato digitale in parallelo con l'edizione su  carta,  la
          fruibilita' puo' essere consentita  anche  integralmente  a
          titolo gratuito.». 
              - Si riporta il testo del comma 6, lettera a), numero 5
          dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo),
          pubblicata  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177: 
              «Art.   1   (Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni). - (Omissis). 
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                  5) cura la tenuta del registro degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie  di  stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi  compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi' censite le infrastrutture di  diffusione  operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  8
          febbraio  1948,  n.   47   (Disposizioni   sulla   stampa),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  1948,  n.
          43: 
              «Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o  periodico
          puo' essere pubblicato se non sia stato  registrato  presso
          la cancelleria del tribunale, nella cui  circoscrizione  la
          pubblicazione deve effettuarsi. 
              Per la registrazione occorre che siano depositati nella
          cancelleria: 
                1) una dichiarazione, con le  firme  autenticate  del
          proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
          dalla quale risultino il nome e  il  domicilio  di  essi  e
          della persona  che  esercita  l'impresa  giornalistica,  se
          questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e  la
          natura della pubblicazione; 
                2) i documenti comprovanti il possesso dei  requisiti
          indicati negli artt. 3 e 4; 
                3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
          dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
          leggi sull'ordinamento professionale; 
                4) copia dell'atto di costituzione o  dello  statuto,
          se proprietario e' una persona giuridica. 
              Il  presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui
          delegato,   verificata   la   regolarita'   dei   documenti
          presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
          giornale o periodico  in  apposito  registro  tenuto  dalla
          cancelleria. 
              Il registro e' pubblico.».