Art. 3 
 
         Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  
 
  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  31,  primo  comma,  sono  aggiunti  i  seguenti
periodi: «Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di  cui
al  presente  comma  e'   consentita,   all'interno   dei   siti   di
fabbricazione indicati nella licenza,  la  rottamazione  delle  parti
d'arma dai medesimi fabbricate e  non  ancora  immesse  sul  mercato,
anche se provviste della  marcatura  o  dei  segni  identificativi  o
distintivi di cui all'articolo 11, comma 1,  della  legge  18  aprile
1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle  parti  d'arma,  iscritte
nel registro di cui all'articolo 35, e' immediatamente  annotata  nel
medesimo registro.»; 
    b) all'articolo 31-bis, al comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «L'operatore, nel caso in cui  abbia  la  materiale
disponibilita' delle armi o delle munizioni, e' obbligato alla tenuta
del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55,  nonche'
ad effettuare  le  relative  annotazioni  concernenti  le  operazioni
eseguite.»; 
    c) all'articolo 34 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «Per
il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza
di cui all'articolo 31, l'obbligo  dell'avviso  e'  assolto  mediante
comunicazione,  almeno  48  ore   prima   del   trasporto   medesimo,
all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  anche  per  via   telematica
attraverso trasmissione al relativo indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi  e  le  parti
d'arma.»; 
    d) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque detiene
armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera  b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite  o
materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro  le
72  ore   successive   alla   acquisizione   della   loro   materiale
disponibilita', all'ufficio locale di pubblica  sicurezza  o,  quando
questo manchi, al locale comando dell'Arma  dei  carabinieri,  ovvero
anche  per  via  telematica  ai  medesimi  uffici  o  alla   questura
competente  per  territorio  attraverso  trasmissione   al   relativo
indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia  e'  altresi'
necessaria per i soli caricatori in  grado  di  contenere  un  numero
superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero  superiore  a  20
colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e  successive
modificazioni.»; 
      2) il  quarto  comma  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Chiunque
detiene armi comuni da sparo  senza  essere  in  possesso  di  alcuna
licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono  autorizzati
dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di  armi
antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque  anni  la  certificazione
medica prevista dall'articolo  35,  comma  7,  secondo  le  modalita'
disciplinate con il decreto di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. 
  Qualora il detentore risulti titolare di licenza di  porto  d'armi,
l'obbligo di presentazione del  certificato  decorre  dalla  scadenza
della stessa, se non rinnovata. 
  Nel caso  di  mancata  presentazione  del  certificato  medico,  il
prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate,  ai  sensi
dell'articolo 39.»; 
    e) all'articolo 43, secondo comma, dopo le  parole  «puo'  essere
ricusata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti  di  cui  al  primo
comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Il testo dell'articolo 31 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 31. (art.  30  T.U.  1926).  -  Salvo  quanto  e'
          disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
          fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato,
          esportarle, farne raccolta per ragioni di  commercio  o  di
          industria, o porle comunque in vendita, senza  licenza  del
          questore. Ai titolari  della  licenza  di  cui  al  periodo
          precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la
          licenza  medesima,  le  autorizzazioni  e  gli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente non sono richiesti  per  i
          caricatori di cui all'articolo  38,  primo  comma,  secondo
          periodo. Ai titolari di licenza  per  la  fabbricazione  di
          armi di cui al presente comma  e'  consentita,  all'interno
          dei  siti  di  fabbricazione  indicati  nella  licenza,  la
          rottamazione delle parti d'arma dai medesimi  fabbricate  e
          non ancora immesse sul mercato, anche  se  provviste  della
          marcatura o dei segni identificativi o  distintivi  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, della legge 18  aprile  1975,  n.
          110. L'avvenuta rottamazione delle parti  d'arma,  iscritte
          nel registro di  cui  all'articolo  35,  e'  immediatamente
          annotata nel medesimo registro. 
              La licenza e' necessaria anche per le collezioni  delle
          armi artistiche, rare od antiche. 
              Salvo quanto previsto per la  collezione  di  armi,  la
          validita' della licenza e' di 3 anni.». 
              - Il testo dell'articolo 31-bis del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 31-bis. - 1. Fatte salve  le  previsioni  di  cui
          agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della
          legge 9 luglio 1990, n. 185, come  modificata  dal  decreto
          legislativo  22  giugno  2012,  n.  105,   per   esercitare
          l'attivita' di intermediario  di  cui  all'articolo  1-bis,
          comma 1, lettera f), del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 527, nel settore  delle  armi,  e'  richiesta  una
          apposita  licenza  rilasciata  dal  questore,  che  ha  una
          validita' di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili  le
          disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di
          cui all'articolo 31. La licenza non  e'  necessaria  per  i
          rappresentanti  in  possesso   di   mandato   delle   parti
          interessate.  Del  mandato  e'  data   comunicazione   alla
          questura competente per territorio. 
              2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo
          giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza
          un   resoconto   dettagliato   delle   singole   operazioni
          effettuate nel corso dello stesso mese. Il  resoconto  puo'
          essere trasmesso anche all'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata della medesima autorita'. L'operatore, nel caso
          in cui abbia la materiale disponibilita' delle armi o delle
          munizioni, e' obbligato alla tenuta del  registro  di  cui,
          rispettivamente,  agli  articoli  35  e  55,   nonche'   ad
          effettuare   le   relative   annotazioni   concernenti   le
          operazioni eseguite. 
              3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di
          prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la
          sospensione o la revoca della licenza. 
              4.». 
              - Il testo dell'articolo 34 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 34 (art. 33 T.U. 1926).  -  Il  commerciante,  il
          fabbricante  di  armi  e  chi  esercita  l'industria  della
          riparazione delle armi  non  puo'  trasportarle  fuori  del
          proprio  negozio  od  opificio,  senza  preventivo   avviso
          all'autorita' di pubblica sicurezza. 
              L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che,  per
          qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno  dello
          Stato. 
              Per il trasporto di armi e parti  d'arma  tra  soggetti
          muniti della licenza  di  cui  all'articolo  31,  l'obbligo
          dell'avviso e' assolto mediante  comunicazione,  almeno  48
          ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica
          sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione
          al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.  La
          comunicazione  deve  accompagnare  le  armi  e   le   parti
          d'arma.». 
              - Il testo dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 38 (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene  armi,
          parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1,  lettera
          b), del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527,
          munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi  genere,
          deve  farne  denuncia  entro  le  72  ore  successive  alla
          acquisizione   della   loro    materiale    disponibilita',
          all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,  quando  questo
          manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero
          anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura
          competente  per  territorio  attraverso   trasmissione   al
          relativo indirizzo di  posta  elettronica  certificata.  La
          denuncia e' altresi' necessaria per i  soli  caricatori  in
          grado di contenere un numero superiore a 10  colpi  per  le
          armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi  per  le  armi
          corte, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2,
          secondo comma, della  legge  18  aprile  1975,  n.  110,  e
          successive modificazioni. 
              Sono esenti dall'obbligo della denuncia: 
                a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno  e  le
          altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
          luoghi espressamente destinati allo scopo; 
                b) i  possessori  di  raccolte  autorizzate  di  armi
          artistiche, rare o antiche; 
                c) le persone che per  la  loro  qualita'  permanente
          hanno diritto ad  andare  armate,  limitatamente  pero'  al
          numero ed alla specie delle armi loro consentite. 
              L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  ha  facolta'   di
          eseguire,  quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche   di
          controllo  anche  nei  casi   contemplati   dal   capoverso
          precedente, e di prescrivere quelle  misure  cautelari  che
          ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. 
              Chiunque detiene armi comuni da sparo senza  essere  in
          possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di
          coloro che sono autorizzati  dalla  legge  a  portare  armi
          senza licenza e  dei  collezionisti  di  armi  antiche,  e'
          tenuto a presentare  ogni  cinque  anni  la  certificazione
          medica prevista  dall'articolo  35,  comma  7,  secondo  le
          modalita' disciplinate con il decreto di  cui  all'articolo
          6, comma 2, del decreto legislativo  26  ottobre  2010,  n.
          204. 
              Qualora il detentore risulti  titolare  di  licenza  di
          porto d'armi, l'obbligo di  presentazione  del  certificato
          decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. 
              Nel  caso  di  mancata  presentazione  del  certificato
          medico, il prefetto puo' vietare la detenzione  delle  armi
          denunciate, ai sensi dell'articolo 39. 
              La denuncia di detenzione di cui al  primo  comma  deve
          essere  ripresentata  ogni   qual   volta   il   possessore
          trasferisca l'arma in un luogo diverso da  quello  indicato
          nella precedente denuncia. 
              Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di
          custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.». 
              - Il testo dell'articolo 43 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 43 (art. 42 T.U.  1926).  -  Oltre  a  quanto  e'
          stabilito dall'art. 11 non puo' essere conceduta la licenza
          di portare armi: 
                a) a chi ha riportato condanna  alla  reclusione  per
          delitti  non  colposi  contro  le  persone   commessi   con
          violenza, ovvero per furto, rapina,  estorsione,  sequestro
          di persona a scopo di rapina o di estorsione; 
                b) a chi ha riportato  condanna  a  pena  restrittiva
          della  liberta'  personale  per   violenza   o   resistenza
          all'autorita' o per delitti contro  la  personalita'  dello
          Stato o contro l'ordine pubblico; 
                c) a chi ha  riportato  condanna  per  diserzione  in
          tempo di guerra, anche se amnistiato, o per  porto  abusivo
          di armi. 
              La licenza puo' essere ricusata ai soggetti di  cui  al
          primo comma qualora sia intervenuta la  riabilitazione,  ai
          condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e
          a chi non puo' provare la sua  buona  condotta  o  non  da'
          affidamento di non abusare delle armi.».