Art. 3 
 
Trattenimento per la determinazione o la  verifica  dell'identita'  e
              della cittadinanza dei richiedenti asilo 
 
  1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo'
essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente  necessario,  e
comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso  le
strutture  di  cui  all'articolo  10-ter,  comma   1,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  per  la  determinazione  o  la
verifica dell'identita' o  della  cittadinanza.  Ove  non  sia  stato
possibile determinarne o verificarne l'identita' o  la  cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui  all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con  le  modalita'
previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
di centottanta giorni.»; 
  b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2, 3 e 3-bis, secondo periodo»; 
  c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
«2, 3, 3-bis e 7». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole  «alla  misura  del
trattenimento» sono inserite le  seguenti  «nelle  strutture  di  cui
all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
ovvero»; 
  b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole  «e'  stato
disposto  il  trattenimento»  sono  inserite  le   seguenti:   «nelle
strutture di cui all'art. 10-ter del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286 ovvero»; 
  c)  all'articolo  35-bis,  comma  3,  lettera  a),  le  parole   da
«provvedimento  di  trattenimento»  fino  alla  fine  della  medesima
lettera   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «provvedimento   di
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  ovvero  nei  centri  di  cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286;». 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.