Art. 3 
 
 Prescrizioni e modalita' esecutive delle misure penali di comunita' 
 
  1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale  di
comunita', prescrive lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale,
anche a titolo gratuito, o di volontariato. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i
percorsi  di  istruzione,  formazione  professionale,  istruzione   e
formazione professionale,  le  esigenze  di  studio,  di  lavoro,  di
famiglia e di salute del minorenne e non devono mai  compromettere  i
percorsi educativi in atto. 
  3. Con il provvedimento che applica una misura penale di  comunita'
sono indicate le modalita' con  le  quali  il  nucleo  familiare  del
minorenne e' coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai  fini
dell'attuazione del progetto puo'  farsi  applicazione  dell'articolo
32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, 448: 
              «Art.   32   (Provvedimenti).   -    1.    Nell'udienza
          preliminare,  prima  dell'inizio  della   discussione,   il
          giudice chiede all'imputato se  consente  alla  definizione
          del processo in quella stessa fase, salvo che  il  consenso
          sia  stato  validamente  prestato  in  precedenza.  Se   il
          consenso  e'  prestato,  il  giudice,  al   termine   della
          discussione, pronuncia sentenza di non  luogo  a  procedere
          nei casi previsti dall'art. 425  del  codice  di  procedura
          penale o per  concessione  del  perdono  giudiziale  o  per
          irrilevanza del fatto. 
              2.  Il  giudice,  se  vi  e'  richiesta  del   pubblico
          ministero, pronuncia sentenza di  condanna  quando  ritiene
          applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva.
          In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla  meta'
          rispetto al minimo edittale. 
              3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e
          il difensore munito di procura  speciale  possono  proporre
          opposizione, con  atto  depositato  nella  cancelleria  del
          giudice che ha emesso  la  sentenza,  entro  cinque  giorni
          dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla
          notificazione dell'estratto. La  sentenza  e'  irrevocabile
          quando e'  inutilmente  decorso  il  termine  per  proporre
          opposizione o  quello  per  impugnare  l'ordinanza  che  la
          dichiara inammissibile. 
              3-bis.  L'esecuzione   della   sentenza   di   condanna
          pronunciata a  carico  di  piu'  minorenni  imputati  dello
          stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non
          hanno  proposto  opposizione  fino  a  quando  il  giudizio
          conseguente all'opposizione non sia definito con  pronuncia
          irrevocabile. 
              4. In caso  di  urgente  necessita',  il  giudice,  con
          separato  decreto,  puo'  adottare   provvedimenti   civili
          temporanei a protezione del minorenne.  Tali  provvedimenti
          sono immediatamente esecutivi e cessano  di  avere  effetto
          entro trenta giorni dalla loro emissione.».