Art. 3 
 
Definizione  agevolata  dei   carichi   affidati   all'agente   della
                             riscossione 
 
  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere
le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di  mora  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive
di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26  febbraio
1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro  il  31
luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive  di  pari
importo, le somme: 
    a) affidate all'agente della riscossione a titolo di  capitale  e
interessi; 
    b) maturate a favore  dell'agente  della  riscossione,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  a
titolo di aggio sulle somme di cui alla  lettera  a)  e  di  rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della  cartella
di pagamento. 
  2. Le rate previste dal comma 1  scadono  il  31  luglio  e  il  30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. 
  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono  dovuti,
a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi  al  tasso  del  2  per
cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari
a individuare i carichi definibili presso i  propri  sportelli  e  in
apposita area del proprio sito internet. 
  5. Il  debitore  manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al  comma  1  rendendo,
entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le  modalita'  e
in conformita' alla modulistica che lo  stesso  agente  pubblica  sul
proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto; in tale  dichiarazione  il
debitore sceglie  altresi'  il  numero  di  rate  nel  quale  intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto  dal  comma
1. 
  6. Nella dichiarazione  di  cui  al  comma  5  il  debitore  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi  in  essa
ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 
  7. Entro il 30 aprile 2019  il  debitore  puo'  integrare,  con  le
modalita'  previste  dal  comma  5,   la   dichiarazione   presentata
anteriormente a tale data. 
  8. Ai fini  della  determinazione  dell'ammontare  delle  somme  da
versare ai sensi del comma  1,  lettere  a)  e  b),  si  tiene  conto
esclusivamente degli importi gia' versati  a  titolo  di  capitale  e
interessi  compresi  nei  carichi   affidati,   nonche',   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  di
aggio e di rimborso delle spese  per  le  procedure  esecutive  e  di
notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti  parziali,  ha  gia'  integralmente  corrisposto
quanto dovuto ai sensi del comma 1,  per  beneficiare  degli  effetti
della definizione  deve  comunque  manifestare  la  sua  volonta'  di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 5. 
  9. Le somme relative ai  debiti  definibili,  versate  a  qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili. 
  10.   A   seguito   della   presentazione   della    dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: 
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
    b) sono sospesi, fino alla scadenza  della  prima  o  unica  rata
delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
derivanti  da  precedenti  dilazioni   in   essere   alla   data   di
presentazione; 
    c) non possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
    d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 
    e)  non  possono  essere  proseguite   le   procedure   esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo; 
    f) il debitore non e' considerato inadempiente  ai  fini  di  cui
agli articoli 28-ter  e  48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione  di  cui  al  comma  5
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di  scadenza
di ciascuna di esse. 
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo'  essere
effettuato: 
    a)  mediante  domiciliazione  sul  conto  corrente  eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5; 
    b)  mediante  bollettini   precompilati,   che   l'agente   della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al  comma
11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con  le
modalita' previste dalla lettera a) del presente comma; 
    c) presso gli sportelli dell'agente  della  riscossione.  In  tal
caso, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma
7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con  le  modalita'
previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  236  del  10
ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti. 
  13. Limitatamente  ai  debiti  definibili  per  i  quali  e'  stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 5: 
    a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 10, lettera b), sono automaticamente  revocate  e  non  possono
essere accordate  nuove  dilazioni  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    b) il pagamento della prima o unica rata  delle  somme  dovute  a
titolo  di  definizione  determina   l'estinzione   delle   procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non  si  sia  tenuto  il
primo incanto con esito positivo. 
  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e'  stato  dilazionato
il pagamento delle somme di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e decadenza per  il  recupero  dei  carichi  oggetto  di
dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per  i  quali  la
definizione non ha prodotto effetti: 
    a) i versamenti effettuati sono acquisiti  a  titolo  di  acconto
dell'importo complessivamente dovuto a seguito  dell'affidamento  del
carico e non determinano l'estinzione  del  debito  residuo,  di  cui
l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero; 
    b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602. 
  15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al
comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi  affidati  agli  agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del  capo  II,  sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n.  3,  con  la  possibilita'  di
effettuare  il  pagamento  del  debito,  anche  falcidiato,  con   le
modalita'  e  nei  tempi  eventualmente  previsti  nel   decreto   di
omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. 
  16. Sono esclusi dalla definizione di  cui  al  comma  1  i  debiti
risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione
recanti: 
    a) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015; 
    b) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della  Corte  dei
conti; 
    c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
    d)  le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per   violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e
ai premi dovuti agli enti previdenziali. 
  17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  le
disposizioni del presente articolo si  applicano  limitatamente  agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di  cui  al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in  tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei
crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e  111-bis  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e
24,  l'agente  della  riscossione  e'   automaticamente   discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli  enti  creditori  di
eliminare   dalle   proprie   scritture   patrimoniali   i    crediti
corrispondenti  alle  quote  discaricate,  lo  stesso  agente   della
riscossione trasmette,  anche  in  via  telematica,  a  ciascun  ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che  si
sono avvalsi delle disposizioni di cui al  presente  articolo  e  dei
codici tributo  per  i  quali  e'  stato  effettuato  il  versamento.
All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
le parole «30  giugno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  20. All'articolo 1, comma 684, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le  comunicazioni
di inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti  della
riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2017,  anche  da
soggetti creditori che hanno cessato o  cessano  di  avvalersi  delle
societa'   del   Gruppo   Equitalia   ovvero    dell'Agenzia    delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli  consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo
al 2026.». 
  21.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  l'integrale
pagamento, entro il termine  differito  al  7  dicembre  2018,  delle
residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e  8,  lettera
b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  in  scadenza
nei mesi di luglio,  settembre  e  ottobre  2018,  determina,  per  i
debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento
delle restanti somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive  di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono  dovuti,  dal  1°  agosto
2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A  tal  fine,
entro il 30  giugno  2019,  senza  alcun  adempimento  a  carico  dei
debitori interessati,  l'agente  della  riscossione  invia  a  questi
ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini  precompilati
per il pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
tenendo conto di quelle  stralciate  ai  sensi  dell'articolo  4.  Si
applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  12,  lettera  c);  si
applicano  altresi',  a  seguito  del  pagamento  della  prima  delle
predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13,  lettera
b). 
  22. Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare,  entro
il 31 luglio 2019,  in  unica  soluzione,  il  pagamento  delle  rate
differite ai sensi del comma 21. 
  23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti  relativi
ai carichi per i quali non e' stato effettuato l'integrale pagamento,
entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine
in conformita' alle  previsioni  del  comma  21  non  possono  essere
definiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo   e   la
dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai  sensi  del
comma 5 e' improcedibile. 
  24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000  al  30  settembre
2017,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  6,   comma   13-ter,   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il  pagamento  delle
residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate  previste
dallo  stesso  articolo  6  del  decreto-legge  n.  193  del  2016  e
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31  luglio
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal  2019,  sulle  quali
sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal  fine,  entro  il  30  giugno  2019,  senza  alcun
adempimento  a  carico  dei  debitori  interessati,  l'agente   della
riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione,  unitamente
ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme  dovute  alle
nuove scadenze. Si applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  12,
lettera c); si applicano altresi',  a  seguito  del  pagamento  della
prima delle predette rate,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore,  di  effettuare
il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. 
  25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni  del  presente
articolo,  anche  i  debiti  relativi  ai  carichi  gia'  oggetto  di
precedenti dichiarazioni rese ai sensi: 
    a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22  ottobre  2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,
n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato  la  definizione
con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; 
    b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16  ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, per le quali il debitore  non  ha  provveduto  all'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita'  al  comma  8,
lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del  decreto-legge  n.
148 del 2017.