Art. 3 
 
             Pane conservato o a durabilita' prolungata 
 
  1.  Fatte  salve  le  norme  vigenti  in  materia,  al   pane   non
preimballato ai  sensi  dell'articolo  44  del  regolamento  (UE)  n.
1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI,  parte
A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 
  2.  Il  pane  non  preimballato  ai  sensi  dell'articolo  44   del
regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante
la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di
conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti  agli  obblighi
informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea,
e' posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che  ne  evidenzi  il
metodo di conservazione utilizzato, nonche' le eventuali modalita' di
conservazione e di consumo. 
  3. Al momento della vendita, il pane per il quale e' utilizzato  un
metodo di conservazione durante la sua preparazione o  nell'arco  del
processo produttivo, deve essere esposto in  scomparti  appositamente
riservati. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 44 del citato regolamento (UE)
          n. 1169/2011 ed i relativi riferimenti, si veda nelle  note
          alle premesse.