Art. 3 
 
           Modifiche all'articolo 166-bis del Testo unico 
                      delle imposte sui redditi 
 
  1. L'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e' sostituito dal seguente: «Art.  166-bis  (Valori  fiscali  in
ingresso). - 1. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
alle seguenti ipotesi: 
    a) un soggetto che esercita  un'impresa  commerciale  trasferisce
nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale; 
    b)  un  soggetto  fiscalmente  residente  all'estero  trasferisce
attivi a una propria stabile organizzazione  situata  nel  territorio
dello Stato; 
    c) un soggetto fiscalmente residente all'estero  trasferisce  nel
territorio dello Stato un complesso aziendale; 
    d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio  dello  Stato
che  possiede  una  stabile  organizzazione  situata  all'estero  con
riferimento alla quale si applica l'esenzione  degli  utili  e  delle
perdite di cui all'articolo 168-ter trasferisce  alla  sede  centrale
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione; 
    e) un soggetto  fiscalmente  residente  all'estero  che  esercita
un'impresa commerciale e' oggetto di incorporazione da  parte  di  un
soggetto fiscalmente residente nel territorio dello  Stato,  effettua
una scissione a favore  di  uno  o  piu'  beneficiari  residenti  nel
territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile
organizzazione situata al di  fuori  del  territorio  dello  Stato  a
favore di un soggetto  fiscalmente  residente  nel  territorio  dello
Stato. 
  2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi
a una stabile organizzazione  o  da  una  stabile  organizzazione  si
intende effettuato  quando,  in  applicazione  dei  criteri  definiti
dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entita' separata
e indipendente, che svolge  le  medesime  o  analoghe  attivita',  in
condizioni identiche o  similari,  e  tenendo  conto  delle  funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei  beni  utilizzati,  tali  attivi  si
considerano rispettivamente  entrati  nel  patrimonio  o  usciti  dal
patrimonio di tale stabile organizzazione. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita'  e  le  passivita'
facenti parte del  patrimonio  del  soggetto  che  ha  trasferito  la
propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle  facenti
parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto  di  conferimento,  gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel  territorio
dello Stato del soggetto non  residente  e  quelli  trasferiti  dalla
stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale  situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro  valore  di  mercato
se: 
    a) il  soggetto  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  prima  del
trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in  uno
Stato appartenente all'Unione europea oppure  in  uno  Stato  incluso
nella lista, prevista dall'articolo 11,  comma  4,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  degli  Stati   che
consentono un adeguato scambio di informazioni; 
    b) il soggetto di cui al comma  1,  lettera  b),  ha  la  propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a); 
    c) il soggetto di cui al comma  1,  lettera  c),  ha  la  propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a); 
    d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione
di cui alla lettera d) del comma 1 e' uno di  quelli  previsti  dalla
lettera a); 
    e) il soggetto di cui al comma  1,  lettera  e),  ha  la  propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a). 
  4. Il valore di mercato di  cui  al  comma  3  e'  determinato  con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati  pattuiti
tra  soggetti  indipendenti  operanti   in   condizioni   di   libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo  conto,  qualora  si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un  ramo  di
azienda, del valore dell'avviamento, calcolato  tenendo  conto  delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini  della  determinazione  del
valore di mercato si tiene  conto  delle  indicazioni  contenute  nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato  ai  sensi
dell'articolo 110, comma 7. 
  5. Nelle ipotesi di cui al comma  1,  se  non  sono  rispettate  le
condizioni di cui al comma 3, le attivita' e  le  passivita'  facenti
parte del patrimonio  del  soggetto  che  ha  trasferito  la  propria
residenza fiscale nel territorio dello Stato,  quelle  facenti  parte
del patrimonio del  soggetto  incorporato,  di  quello  del  soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto  di  conferimento,  gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel  territorio
dello Stato del soggetto non  residente  e  quelli  trasferiti  dalla
stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale  situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore  di  mercato,
quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita'
e delle passivita' e' assunto, per le prime, in misura pari al minore
tra il costo di acquisto, il  valore  di  bilancio  e  il  valore  di
mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le  seconde,  in
misura pari al maggiore tra questi. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  sono
stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle  attivita'  e
delle passivita' di cui  ai  commi  3  e  5.  In  caso  di  omessa  o
incompleta  segnalazione,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
prevista dall'articolo 8, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471.».