Art. 3 
 
        Determinazione del punteggio di affidabilita' fiscale 
 
  1. Sulla base degli indici approvati con  il  presente  decreto  e'
espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di  affidabilita'  fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine  di  consentire  a
quest'ultimo,  sulla  base  dei  dati  dichiarati  entro  i   termini
ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  previsto  al
comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle  entrate
ai sensi del comma 5 dell'art. 9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito con la  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  di
ausilio all'applicazione  degli  indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale  segnala  anche  il  punteggio   relativo   agli   indicatori
elementari tesi a  verificare  la  normalita'  e  la  coerenza  della
gestione aziendale o professionale, anche con riferimento  a  diverse
basi imponibili. 
  3. Il programma informatico di cui  al  comma  precedente  consente
altresi'   al    contribuente    la    possibilita'    di    indicare
l'inattendibilita' delle informazioni desunte dalle banche dati  rese
disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento  dei
dati ritenuti corretti  dal  contribuente  stesso.  Nel  calcolo  del
punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello  complessivo
dell'indice  sintetico  di  affidabilita'   fiscale,   il   programma
informatico  tiene  conto  degli  eventuali  dati   rettificati   dal
contribuente. 
  4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori
elementari tesi a  verificare  la  normalita'  e  la  coerenza  della
gestione  aziendale  o  professionale,  relativa  alle  diverse  basi
imponibili, i ricavi, ovvero, i compensi dichiarati,  da  confrontare
con quelli presunti in base agli indicatori elementari,  sono  quelli
di cui  all'art.  85  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,  ad  esclusione  di  quelli
previsti dalle lettere c), d), e) e f),  del  comma  1  del  medesimo
articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti  dalla
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i  compensi
di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico. 
  5. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 4,  per  le  imprese
che  eseguono  opere,  forniture  e  servizi  pattuiti  come  oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi  dichiarati,
da  confrontare  con  quelli  presunti  in   base   agli   indicatori
elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da  1  a  4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  6. Per l'indice AG72U, approvato con il  presente  decreto,  tenuto
conto della specifica attivita'  economica  per  la  quale  e'  stato
elaborato lo stesso, della metodologia adottata a tal  fine,  nonche'
dell'individuazione delle variabili di cui al comma 6 dell'art. 1, ai
medesimi fini di cui al precedente comma 4, i ricavi  dichiarati,  da
confrontare con quelli presunti in base agli  indicatori  elementari,
vanno altresi' aumentati dei «contributi ordinari in conto  esercizio
per l'attivita' di trasporto pubblico di linea». 
  7. Per migliorare il proprio profilo di affidabilita'  nonche'  per
accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art.  9-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito  con  la  legge  21
giugno 2017, n. 96, i contribuenti interessati possono indicare nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi,  non  risultanti
dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base
imponibile  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi.  Tali   ulteriori
componenti positivi rilevano anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e determinano  un  corrispondente  maggior
volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto.
Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  salva  prova  contraria,
all'ammontare  degli  ulteriori  componenti  positivi   di   cui   ai
precedenti  periodi  si  applica,  tenendo  conto  dell'esistenza  di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa  alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni  di
beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 
  8. La dichiarazione degli importi di cui al  comma  precedente  non
comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione  che  il
versamento delle relative imposte sia effettuato entro il  termine  e
con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle  somme
dovute a titolo  di  saldo  e  di  acconto  delle  imposte  ai  sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  9. Per il periodo di imposta 2018,  gli  indicatori  elementari  di
anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili
ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate  nei
modelli di rilevazione  dei  dati  per  l'applicazione  degli  indici
sintetici di affidabilita' fiscale e le informazioni  presenti  nelle
banche  dati  diverse  da  quelle   disponibili   presso   l'anagrafe
tributaria o le agenzie fiscali, non forniscono esiti di anomalia.