Art. 3 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  si  applica  ai  servizi  di  comunicazione
elettronica di seguito riportati: 
  a) accesso alla rete fissa o mobile da postazione fissa; 
  b) accesso alla rete fissa o mobile da terminale mobile. 
  2. Il presente decreto si applica ai fornitori di reti e servizi di
comunicazione elettronica che servono un numero di  utenti  effettivo
pari o superiore all'1% della base di utenti  nazionale  per  ciascun
servizio di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati  pubblicati
dall'Osservatorio   trimestrale   delle    comunicazioni    a    cura
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Il  presente
decreto si applica  altresi'  ai  fornitori  di  reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica che servono un numero di  utenti  effettivo
pari o superiore ad un milione.