Art. 3 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai servizi di comunicazione elettronica di seguito riportati: a) accesso alla rete fissa o mobile da postazione fissa; b) accesso alla rete fissa o mobile da terminale mobile. 2. Il presente decreto si applica ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica che servono un numero di utenti effettivo pari o superiore all'1% della base di utenti nazionale per ciascun servizio di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall'Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Il presente decreto si applica altresi' ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica che servono un numero di utenti effettivo pari o superiore ad un milione.