Art. 3 Istruttoria amministrativa da parte delle regioni 1. Le regioni, relativamente alle richieste di rimborso relative ad attivita' ed interventi da loro direttamente autorizzati ai sensi di quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, provvedono alle verifiche istruttorie di cui all'art. 2 e comunicano gli importi effettivamente spettanti al datore di lavoro, nonche' al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla determinazione degli importi complessivamente comunicati dalle regioni ai sensi del comma 1 relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre. 3. Gli importi di cui al comma 2 sono detratti, a compensazione ed eventualmente in piu' tranches, fino alla concorrenza integrale, dai trasferimenti destinati alle regioni a fronte di rimborsi da esse istruiti e da liquidarsi con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per i quali i datori di lavoro abbiano richiesto l'erogazione del rimborso mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito dei controlli istruttori previsti.