Art. 3 
 
    Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le  fondazioni
comunicano all'Associazione di Fondazioni e  di  Casse  di  Risparmio
S.p.a. (ACRI), entro il 30 settembre di ciascun anno, le delibere  di
impegno di cui all'art. 2, comma  4,  con  l'indicazione  per  ognuna
della  data,  dei  beneficiari,  dei  relativi  importi  assegnati  e
dell'ambito di intervento dei progetti finanziati. 
  2. ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite
d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le  quali  sia
stata  riscontrata  la  corretta  delibera   d'impegno,   in   ordine
cronologico  di  presentazione,  con  i  relativi  codici  fiscali  e
importi, entro il 31 ottobre di ogni anno. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse annue
disponibili indicato all'art. 2, comma 2, comunica con  provvedimento
del Direttore della medesima  Agenzia,  l'ammontare  del  credito  di
imposta spettante a ciascuna fondazione e  per  conoscenza  ad  ACRI,
entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione  dell'elenco  di
cui al comma  2.  Successivamente  alla  predetta  comunicazione,  le
fondazioni finanziatrici versano le somme indicate nelle delibere  di
cui all'art. 2, comma 4, in conformita' ai termini ed alle condizioni
indicate  nelle  medesime   delibere.   Le   fondazioni   trasmettono
contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad  ACRI
per il successivo inoltro da parte di quest'ultima all'Agenzia  delle
entrate  dell'elenco  delle  fondazioni  che  hanno   effettuato   le
erogazioni con i relativi codici  fiscali  ed  importi,  al  fine  di
consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 5. 
  4. Ove, a seguito di inadempienze o rinuncia degli enti beneficiari
delle erogazioni, la fondazione  revochi  in  tutto  o  in  parte  il
contributo,  la  stessa  provvede  a  darne  comunicazione  ad  ACRI,
unitamente alla relativa delibera assunta. ACRI ne da'  comunicazione
all'Agenzia delle entrate ai fini della conseguente decurtazione, per
l'importo corrispondente, del credito di imposta riconosciuto. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello
di  riconoscimento,  presentando  il   modello   F24   esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  Nel
caso in  cui  l'importo  del  credito  utilizzato  risulti  superiore
all'ammontare concesso ai sensi del comma 3, anche tenendo  conto  di
precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello  F24  e'
scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto  che  ha  trasmesso  il
modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito  internet
dei  servizi  telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia  delle
entrate.  Con  separata  risoluzione  dell'Agenzia  delle  entrate e'
istituito il  codice  per  la  fruizione  del  credito  d'imposta  da
indicare nel modello F24  e  sono  impartite  le  istruzioni  per  la
compilazione del modello stesso. 
  6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta di  riconoscimento  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito
e' utilizzato, fino a quello nel  corso  del  quale  se  ne  conclude
l'utilizzo. 
  7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  8. Le risorse stanziate ai sensi  dell'art.  1,  comma  202,  della
legge 27 dicembre 2017 n. 205,  sono  trasferite  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio»  aperta
presso la Banca d'Italia, allo scopo  di  consentire  la  regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso  il  modello  F24
telematico. 
  9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento,  riscossione  e  contenzioso  previste  ai  fini  delle
imposte sui redditi.