Art. 3 Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni comunicano all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), entro il 30 settembre di ciascun anno, le delibere di impegno di cui all'art. 2, comma 4, con l'indicazione per ognuna della data, dei beneficiari, dei relativi importi assegnati e dell'ambito di intervento dei progetti finanziati. 2. ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 31 ottobre di ogni anno. 3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse annue disponibili indicato all'art. 2, comma 2, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza ad ACRI, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 2. Successivamente alla predetta comunicazione, le fondazioni finanziatrici versano le somme indicate nelle delibere di cui all'art. 2, comma 4, in conformita' ai termini ed alle condizioni indicate nelle medesime delibere. Le fondazioni trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI per il successivo inoltro da parte di quest'ultima all'Agenzia delle entrate dell'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 5. 4. Ove, a seguito di inadempienze o rinuncia degli enti beneficiari delle erogazioni, la fondazione revochi in tutto o in parte il contributo, la stessa provvede a darne comunicazione ad ACRI, unitamente alla relativa delibera assunta. ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini della conseguente decurtazione, per l'importo corrispondente, del credito di imposta riconosciuto. 5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso ai sensi del comma 3, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. 7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 8. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico. 9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.