Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto  sono  adeguati  alle  disposizioni
dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini: 
    a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista,  degli
impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di
allarme vocale per scopi di emergenza; 
    b. un anno dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
per le restanti disposizioni. 
  2. Per gli edifici di civile  abitazione  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto soggetti agli  adempimenti  di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando  dei  vigili  del
fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti  al  comma  1,
all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo  periodico
di conformita'  antincendio,  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  3. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 gennaio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Salvini