Art. 3 Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Basilicata trasmissioni di comunicazione politica. 2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo e' garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare. 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale. 4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso: a) ai candidati alla carica di presidente della regione; b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale. 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti. 6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni. 8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera c).