Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento stabilisce le modalita' e i termini per la comunicazione all'IVASS delle informazioni sulle partecipazioni e gli stretti legami ai sensi dell'art. 109, comma 4-sexies del codice e dell'art. 105 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, relative agli intermediari gia' iscritti nel registro alla data del 1° ottobre 2018, in conformita' a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate: a) dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro, con riferimento alla propria posizione e a quella di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del registro di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto e' ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; b) dagli intermediari di altri stati membri iscritti nell'elenco annesso al registro, limitatamente alla posizione di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del registro di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto e' ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; c) dalle imprese di assicurazione, per ciascuno dei produttori diretti iscritti nella sezione C del registro alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto e' ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.