Art. 3 Soggetti che possono accedere al Fondo 1. Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari provinciali e comunali e le Biblioteche scolastiche. 2. Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalita' oltre che la sostenibilita' ed omogeneita' dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti. Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari gia' formalmente costituiti e operanti sul territorio di riferimento al momento della presentazione della domanda. L'istanza di partecipazione potra' essere presentata esclusivamente da Sistemi territoriali che rispondano alle caratteristiche di cui sopra. Si sottolinea che la sola adesione al Servizio bibliotecario nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo. Non sono altresi' ammesse al finanziamento le singole biblioteche provinciali e comunali. Ciascun sistema bibliotecario potra' presentare una sola domanda. 3. Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche appartenenti ad istituti scolastici (Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascun istituto scolastico potra' presentare una sola domanda.