Art. 3 
 
               Soggetti che possono accedere al Fondo 
 
  1. Potranno presentare  domanda  di  accesso  al  Fondo  i  Sistemi
bibliotecari provinciali e comunali e le Biblioteche scolastiche. 
  2. Per Sistema bibliotecario si intende  una  rete  di  biblioteche
costituita per  promuovere  e  sviluppare  forme  di  cooperazione  a
livello  territoriale,  garantendo  la  condivisione  di  risorse   e
professionalita' oltre  che  la  sostenibilita'  ed  omogeneita'  dei
servizi  erogati  tra  le  biblioteche  aderenti.  Sono  ammessi   al
finanziamento i Sistemi bibliotecari gia'  formalmente  costituiti  e
operanti sul territorio di riferimento al momento della presentazione
della domanda. L'istanza di partecipazione potra'  essere  presentata
esclusivamente  da   Sistemi   territoriali   che   rispondano   alle
caratteristiche di cui sopra. Si sottolinea che la sola  adesione  al
Servizio bibliotecario nazionale  (SBN)  non  costituisce  titolo  di
accesso al fondo. Non  sono  altresi'  ammesse  al  finanziamento  le
singole  biblioteche  provinciali   e   comunali.   Ciascun   sistema
bibliotecario potra' presentare una sola domanda. 
  3.  Per  Biblioteche  scolastiche  si  intendono   le   biblioteche
appartenenti ad istituti scolastici (Scuole dell'infanzia e  Istituti
di istruzione primaria, secondaria  e  superiore).  Ciascun  istituto
scolastico potra' presentare una sola domanda.