Art. 3 Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P. 1. I requisiti minimi per il riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori sono i seguenti: a) essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori gia' riconosciute per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologica, oggetto di riconoscimento; b) assumere una delle seguenti forme giuridiche: i. societa' di capitali; ii. societa' cooperative agricole e loro consorzi; iii. societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate; c) avere una compagine sociale costituita da un numero minimo di due Organizzazioni di produttori riconosciute per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologica oggetto di riconoscimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2522 del codice civile per le societa' cooperative. Una persona giuridica che non sia una O.P. puo' essere socia di una A.O.P. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno della A.O.P. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P. non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'A.O.P.; d) essere costituite su iniziativa delle O.P. del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; e) avere nel proprio statuto delle finalita' proprie del settore a cui appartengono le O.P. promotrici; f) avere nel proprio statuto clausole idonee affinche': 1) le O.P. socie gestiscano la societa' secondo regole che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; 2) siano previste le modalita' di adesione all'associazione; 3) sia prevista la durata minima dell'adesione della singola O.P. che non puo' essere inferiore a un anno e che la richiesta di recesso venga inoltrata per iscritto alla A.O.P. con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'A.O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra A.O.P.; 4) siano previste le modalita' di imposizione alle O.P. socie di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'associazione; 5) siano definite le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'associazione; 6) siano definite le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'associazione. 2. Nel caso di A.O.P. composta da due O.P., una sola O.P. non puo' detenere piu' del 50% dei diritti di voto e del 50% delle quote azionarie della A.O.P. Nel caso di A.O.P. composta da 3 o piu' O.P. una sola O.P. non puo' detenere piu' del 33% dei diritti di voto e del 33% delle quote azionarie della A.O.P. 3. Una O.P. puo' aderire anche a piu' di una A.O.P. purche' l'adesione sia per settori differenti. 4. Le A.O.P. sono riconosciute per lo stesso settore o prodotto o gruppo di prodotti o settore merceologico per i quali le O.P. socie hanno avuto il riconoscimento. 5. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attivita' o funzione delle O.P. promotrici ed inoltre: a) coordinare le attivita' delle organizzazioni di produttori aderenti; b) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto, nonche' progetti di interesse comune per le organizzazioni associate, allo scopo di rendere piu' funzionale l'attivita' delle stesse; c) commercializzare le produzioni delle O.P. socie o svolgere azioni di supporto alle attivita' commerciali delle O.P. socie.