Art. 3 
 
 
            Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P. 
 
  1. I requisiti minimi per il riconoscimento delle  Associazioni  di
organizzazioni di produttori sono i seguenti: 
    a)  essere  costituite  su  iniziativa   di   organizzazioni   di
produttori gia' riconosciute per i settori e/o prodotti o  gruppi  di
prodotto o categoria merceologica, oggetto di riconoscimento; 
    b) assumere una delle seguenti forme giuridiche: 
      i. societa' di capitali; 
      ii. societa' cooperative agricole e loro consorzi; 
      iii. societa' consortili di cui all'art.  2615-ter  del  codice
civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate; 
    c) avere una compagine sociale costituita da un numero minimo  di
due Organizzazioni di  produttori  riconosciute  per  i  settori  e/o
prodotti o gruppi di prodotto o  categoria  merceologica  oggetto  di
riconoscimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2522 del codice
civile per le societa' cooperative. Una persona giuridica che non sia
una O.P.  puo'  essere  socia  di  una  A.O.P.  Le  predette  persone
giuridiche, in ogni caso,  non  possono  detenere,  complessivamente,
piu' del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti
non possono assumere cariche elettive all'interno della  A.O.P.  Tale
disposizione deve essere statutariamente prevista. In  ogni  caso,  i
soci non O.P. non  possono  partecipare  al  voto  per  le  decisioni
relative all'eventuale fondo  di  esercizio  e  non  devono  svolgere
attivita' concorrenziali con quelle dell'A.O.P.; 
    d) essere costituite su iniziativa delle  O.P.  del  settore  che
dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di  cui  all'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 
    e) avere nel proprio statuto delle finalita' proprie del  settore
a cui appartengono le O.P. promotrici; 
    f) avere nel proprio statuto clausole idonee affinche': 
      1) le O.P. socie gestiscano  la  societa'  secondo  regole  che
garantiscono il controllo democratico  della  loro  organizzazione  e
delle decisioni da essa prese; 
      2) siano previste le modalita' di adesione all'associazione; 
      3) sia prevista la durata minima  dell'adesione  della  singola
O.P. che non puo' essere inferiore a un anno e che  la  richiesta  di
recesso venga inoltrata per iscritto alla A.O.P. con  un  termine  di
preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non  inferiore  ai
trenta giorni  precedenti  la  chiusura  dell'esercizio.  Il  recesso
acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla
conclusione  dell'eventuale  programma  di  impegni.  L'A.O.P.,   nel
formalizzare  il  recesso,  se  richiesto,  rilascia  al   socio   la
documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione  come
socio ad altra A.O.P.; 
      4) siano previste le modalita' di imposizione alle  O.P.  socie
di    contributi    finanziari     necessari     al     finanziamento
dell'associazione; 
      5) siano definite le sanzioni in  caso  di  inosservanza  degli
obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento  dei
contributi finanziari o al  mancato  rispetto  delle  regole  fissate
dall'associazione; 
      6) siano definite le regole contabili e di bilancio  necessarie
per il funzionamento dell'associazione. 
  2. Nel caso di A.O.P. composta da due O.P., una sola O.P. non  puo'
detenere piu' del 50% dei diritti di  voto  e  del  50%  delle  quote
azionarie della A.O.P. Nel caso di A.O.P. composta da 3 o  piu'  O.P.
una sola O.P. non puo' detenere piu' del 33% dei diritti  di  voto  e
del 33% delle quote azionarie della A.O.P. 
  3. Una O.P. puo'  aderire  anche  a  piu'  di  una  A.O.P.  purche'
l'adesione sia per settori differenti. 
  4. Le A.O.P. sono riconosciute per lo stesso settore o  prodotto  o
gruppo di prodotti o settore merceologico per i quali le  O.P.  socie
hanno avuto il riconoscimento. 
  5. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attivita' o funzione  delle
O.P. promotrici ed inoltre: 
    a) coordinare le attivita'  delle  organizzazioni  di  produttori
aderenti; 
    b)  promuovere  e  realizzare  servizi   per   il   miglioramento
qualitativo e la valorizzazione del  prodotto,  nonche'  progetti  di
interesse comune per  le  organizzazioni  associate,  allo  scopo  di
rendere piu' funzionale l'attivita' delle stesse; 
    c) commercializzare le produzioni delle  O.P.  socie  o  svolgere
azioni di supporto alle attivita' commerciali delle O.P. socie.