Art. 3 Progetti ammessi al cofinanziamento 1. Sulla scorta della graduatoria degli interventi approvata dalla commissione di cui all'allegato A del presente decreto e della proposta di piano triennale formulata dalla commissione, richiamate in premessa, nonche' sulla base delle risorse di cui al precedente art. 2, sono ammessi al cofinanziamento, in applicazione dei criteri di ammissibilita' fissati dal decreto ministeriale n. 937/2016, tutti i progetti presentati e contrassegnati dal n. 1 al n. 13 come riportati in dettaglio nell'allegato B del presente decreto (che ne costituisce parte integrante), con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento al quale sono stati ammessi.