Art. 3 
 
 
                 Progetti ammessi al cofinanziamento 
 
  1. Sulla scorta della graduatoria degli interventi approvata  dalla
commissione di cui  all'allegato  A  del  presente  decreto  e  della
proposta di piano triennale formulata dalla  commissione,  richiamate
in premessa, nonche' sulla base delle risorse di  cui  al  precedente
art. 2, sono ammessi al cofinanziamento, in applicazione dei  criteri
di ammissibilita' fissati dal decreto ministeriale n. 937/2016, tutti
i progetti presentati e  contrassegnati  dal  n.  1  al  n.  13  come
riportati in dettaglio nell'allegato B del presente decreto  (che  ne
costituisce parte integrante), con indicato il punteggio  ottenuto  e
l'importo del cofinanziamento al quale sono stati ammessi.