Art. 3 
 
          Modalita' di riconoscimento dei soggetti gestori 
                    dei Fondi di mutualizzazione 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla presentazione,  le  domande  di  cui
all'art.  2  sono  oggetto  di  controlli  amministrativi  volti,  in
particolare, a valutare la sussistenza dei requisiti di cui  all'art.
9 del decreto 5 maggio 2016. 
  2. L'esito delle verifiche di cui  al  comma  1  e'  comunicato  al
richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda. 
  3. In caso  di  esito  positivo  dell'istruttoria  e'  disposto  il
riconoscimento  formale  del  richiedente  in  qualita'  di  soggetto
gestore del Fondo. 
  4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro e non oltre 10
giorni dalla comunicazione di cui al comma  2,  il  richiedente  puo'
presentare istanza di riesame. L'esito dell'istruttoria  di  riesame,
che assume carattere definitivo  salvo  le  possibilita'  di  ricorso
previste  dalla  vigente  normativa,  e'  comunicato  al  richiedente
entro dieci giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza.  Se  il
richiedente non presenta istanza  di  riesame,  l'istruttoria  assume
carattere definitivo. 
  5.  I  soggetti  gestori  formalmente  riconosciuti  sono  inseriti
nell'Elenco di cui al successivo art. 4. 
  6. Non sono oggetto di riconoscimento i soggetti gestori  di  Fondi
la cui durata sia inferiore a tre anni dalla  data  di  presentazione
della domanda.