Art. 3 
 
  1. Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti  di
cui all'art. 25, comma  2,  lettera  e)  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla  mitigazione  del
rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di
resilienza delle strutture di proprieta'  privata  interessate  dagli
eventi rientranti nell'allegato A, nel limite  delle  somme  indicate
nell'allegato  B,  i   commissari   delegati,   ovvero   i   soggetti
responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo  n.
1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti, secondo  i
criteri e le modalita' di cui al presente articolo. 
  2. I finanziamenti sono concessi nei limiti percentuali ed entro  i
massimali indicati  al  comma  4  e  sono  destinati  a  investimenti
relativi: 
    a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte; 
    b) alla delocalizzazione,  previa  demolizione  delle  abitazioni
distrutte, costruendo o acquistando una  nuova  unita'  abitativa  in
altro sito della medesima regione se  la  relativa  ricostruzione  in
sito non sia possibile: 
      1) in base ai piani di assetto idrogeologico o  agli  strumenti
urbanistici vigenti; 
      2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i  quali,
alla data di presentazione della  domanda  di  finanziamento  di  cui
all'art. 5, non risultino  programmati  e  finanziati  interventi  di
rimozione dei predetti fattori di rischio; 
    c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di  opere
e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso; 
    d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di  parti
comuni di opere e impianti  di  edifici  residenziali  danneggiati  o
distrutti a seguito dell'evento calamitoso. 
  3. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma  2
sono concessi limitatamente agli  investimenti  di  cui  all'art.  3,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni  relativi
a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'art. 5.  I
finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle  parti
comuni danneggiate  di  un  edificio  residenziale  e  per  eventuali
adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare  specificamente  nel
computo estimativo della perizia di  cui  all'art.  5.  Le  eventuali
migliorie  sono  in  ogni  caso  a   carico   dei   beneficiari   del
finanziamento  e  devono  essere  specificamente  evidenziate   nella
predetta perizia. 
  4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono  concessi  come
di seguito indicato: 
    a) per gli investimenti di cui al comma 1: 
      I. all'unita'  immobiliare  destinata,  alla  data  dell'evento
calamitoso,   ad   abitazione   principale   del   proprietario,   il
finanziamento e' concesso fino  all'80%  del  valore  indicato  nella
perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel  limite  massimo
di 150.000,00 euro; 
      II. all'unita' immobiliare  destinata,  alla  data  dell'evento
calamitoso,  ad  abitazione  diversa   da   quella   principale   del
proprietario, il finanziamento e' concesso fino  al  50%  del  valore
indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e  comunque  nel
limite massimo di 150.000,00 euro; 
      III.  alle  parti  comuni  di  un  edificio  residenziale,   il
finanziamento e' concesso fino  all'80%  del  valore  indicato  nella
perizia asseverata di cui all'art. 5 se nell'edificio  risulta,  alla
data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione  principale  di  un
proprietario, ovvero, in caso  contrario,  fino  al  50%  del  citato
valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; 
    b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione  lavori,
etc.) la relativa spesa,  comprensiva  degli  oneri  riflessi  (cassa
previdenziale e IVA), e' ammissibile a finanziamento nel  limite  del
10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei  lavori
di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata  prevista
all'art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati; 
    c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in
caso  di  delocalizzazione,   e'   concesso   un   finanziamento   da
determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata
di cui all'art. 5, una percentuale: 
      i. fino all'80% per l'unita' destinata, alla  data  dell'evento
calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque  nel
limite massimo di 187.500,00 euro; 
      ii. fino al 50% per l'unita' destinata, alla  data  dell'evento
calamitoso,  ad  abitazione  diversa   da   quella   principale   del
proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; 
  Per  le  spese  di  demolizione  dell'immobile  da  ricostruire   o
delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a
10.000,00 euro; 
    d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse
e' precondizione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime
e' posto il vincolo  temporaneo  di  inedificabilita'.  Tale  vincolo
temporaneo deve, successivamente,  essere  recepito  negli  strumenti
urbanistici e trascritto nei registri immobiliari. 
  5. In presenza di indennizzi  assicurativi  o  altre  tipologie  di
contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per
le medesime finalita', a detto indennizzo  e/o  altro  contributo  si
somma  il  finanziamento  di  cui  al  presente  articolo  fino  alla
concorrenza del danno risultante dalla  perizia  asseverata.  In  tal
caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore  somma  pari  ai
premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.