Art. 3 1. Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprieta' privata interessate dagli eventi rientranti nell'allegato A, nel limite delle somme indicate nell'allegato B, i commissari delegati, ovvero i soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti, secondo i criteri e le modalita' di cui al presente articolo. 2. I finanziamenti sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati al comma 4 e sono destinati a investimenti relativi: a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte; b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unita' abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti; 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio; c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso; d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso. 3. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'art. 5. I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia di cui all'art. 5. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia. 4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi come di seguito indicato: a) per gli investimenti di cui al comma 1: I. all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento e' concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; II. all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento e' concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento e' concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5 se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), e' ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista all'art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati; c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, e' concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, una percentuale: i. fino all'80% per l'unita' destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro; ii. fino al 50% per l'unita' destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro; d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse e' precondizione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime e' posto il vincolo temporaneo di inedificabilita'. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari. 5. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui al presente articolo fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.