Art. 3 Riunione preparatoria del Comitato 1. Gli schemi dei provvedimenti, gli altri atti o le proposte di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato stesso, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. La riunione preparatoria e' convocata dal Segretario del Comitato con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e il relativo avviso di convocazione e' diramato, attraverso posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della riunione stessa, fatto salvo il caso di convocazione urgente la cui motivazione e' riportata nella nota di convocazione. Eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze sui punti iscritti all'ordine del giorno della riunione preparatoria del CIPE devono pervenire al DIPE entro e non oltre due giorni prima della riunione stessa. 2. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria e' predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso con le modalita' di cui al precedente art. 2 e tenuto conto degli esiti dell'attivita' istruttoria. 3. All'atto della convocazione della riunione preparatoria, il DIPE rende disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione agli atti di cui al precedente art. 2, pubblicandola nell'apposita area riservata del proprio sito istituzionale a cui accedono i soli referenti formalmente designati dalle amministrazioni stesse. 4. La riunione preparatoria e' coordinata dal Segretario del CIPE. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'amministrazione. Per il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il vice Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato si trovino nella impossibilita' di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto. Per le altre amministrazioni, ove non sia stato nominato un Sottosegretario di Stato, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto o, se diversamente previsto dai regolamenti di organizzazione, il Segretario generale, dando preventiva comunicazione della circostanza al Segretario del CIPE. Il Capo del DIPE svolge le funzioni di Segretario della riunione preparatoria. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico, che riporta: a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione; b) ordine del giorno; c) elenco dei presenti; d) risultanze della discussione distinte per argomento. 5. Il DIPE predispone, per la riunione preparatoria, una nota contenente la descrizione sintetica dell'istruttoria svolta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 6. Gli argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato soltanto se esaminati nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui al successivo art. 4, comma 2.