Art. 3 
 
                 Riunione preparatoria del Comitato 
 
  1. Gli schemi dei provvedimenti, gli altri atti o  le  proposte  di
competenza del Comitato sono esaminati in una riunione  preparatoria,
al fine di assicurare, ove possibile, la completa  definizione  degli
argomenti   da   sottoporre   all'esame    del    Comitato    stesso,
approfondendone  anche  le  eventuali   implicazioni   di   carattere
politico. La riunione preparatoria e' convocata  dal  Segretario  del
Comitato con l'indicazione dei  punti  all'ordine  del  giorno  e  il
relativo  avviso  di  convocazione  e'  diramato,  attraverso   posta
elettronica certificata, almeno sette  giorni  prima  della  riunione
stessa,  fatto  salvo  il  caso  di  convocazione  urgente   la   cui
motivazione  e'  riportata  nella  nota  di  convocazione.  Eventuali
osservazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze  sui  punti
iscritti all'ordine del giorno della riunione preparatoria  del  CIPE
devono pervenire al DIPE entro e non oltre  due  giorni  prima  della
riunione stessa. 
  2.  L'ordine  del  giorno  di  ciascuna  riunione  preparatoria  e'
predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario sulla  base  delle
proposte inoltrate al Comitato stesso con  le  modalita'  di  cui  al
precedente  art.  2  e  tenuto  conto  degli   esiti   dell'attivita'
istruttoria. 
  3. All'atto della convocazione della riunione preparatoria, il DIPE
rende disponibile alle amministrazioni interessate la  documentazione
agli atti di cui al precedente art.  2,  pubblicandola  nell'apposita
area riservata del proprio sito istituzionale a cui accedono  i  soli
referenti formalmente designati dalle amministrazioni stesse. 
  4. La riunione preparatoria e' coordinata dal Segretario del  CIPE.
Ad  essa  partecipano,  per   le   amministrazioni   interessate,   i
Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un
funzionario   delegato   dall'amministrazione.   Per   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  qualora  il  vice  Ministro  o  il
Sottosegretario di Stato delegato si trovino nella impossibilita'  di
partecipare  alla  riunione,  il   Ministro   competente   delega   a
rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto.  Per  le  altre
amministrazioni, ove non sia stato  nominato  un  Sottosegretario  di
Stato,   il    Ministro    competente    delega    a    rappresentare
l'amministrazione il Capo di Gabinetto o,  se  diversamente  previsto
dai regolamenti di  organizzazione,  il  Segretario  generale,  dando
preventiva comunicazione della circostanza al Segretario del CIPE. Il
Capo del  DIPE  svolge  le  funzioni  di  Segretario  della  riunione
preparatoria. Di tale riunione  viene  redatto  un  processo  verbale
sintetico, che riporta: 
  a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione; 
  b) ordine del giorno; 
  c) elenco dei presenti; 
  d) risultanze della discussione distinte per argomento. 
  5. Il DIPE predispone,  per  la  riunione  preparatoria,  una  nota
contenente  la  descrizione  sintetica  dell'istruttoria  svolta   in
relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 
  6. Gli argomenti possono  essere  inseriti  all'ordine  del  giorno
delle sedute  del  Comitato  soltanto  se  esaminati  nella  riunione
preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi  di  cui  al  successivo
art. 4, comma 2.