Art. 3 Disciplina dei soggetti aventi diritto alle trasmissioni di comunicazione politica 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale come disciplinate nella presente delibera. 2. Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, alle trasmissioni di comunicazioni politica di cui al comma 1 e' garantito l'accesso: a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica; b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale; d) al Gruppo misto della Camera dei deputati e al Gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. 3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, alle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, e' garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche' presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove e' presente la minoranza linguistica stessa. 4. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante. 7. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera c).