Art. 3 
 
                      Contributo per l'acquisto 
                    di un veicolo di categoria M1 
 
  1. A coloro che  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,  e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di  categoria  M1,  di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, qualora si consegni contestualmente  per
la rottamazione un veicolo immatricolato  in  Italia  della  medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i
seguenti contributi: 
    a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 non superiori a 20 g/km; 
    b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km. 
  2. A coloro che  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,  e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di  categoria  M1,  di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, in  assenza  della  rottamazione  di  un
veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e
4, sono riconosciuti i seguenti contributi: 
    a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 non superiori a 20 g/km; 
    b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km. 
  3. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere
rispettate le seguenti condizioni: 
    a) che alla data  di  acquisto  del  nuovo  veicolo,  il  veicolo
consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici  mesi,
allo stesso soggetto intestatario del nuovo  veicolo  o  ad  uno  dei
familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso  di  locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato,  da  almeno  dodici
mesi, al soggetto utilizzatore del  suddetto  veicolo  o  a  uno  dei
predetti familiari; 
    b) che nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che  il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sia  indicata  la
misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale. 
  4. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 2, nell'atto  di
acquisto deve essere indicata la misura  dello  sconto  praticato  in
ragione del contributo statale. 
  5.   Il   contributo   statale   e'   corrisposto   dal   venditore
all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non
e' cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. 
  6.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo   sotto   forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'art.  1,
comma 53, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  A  tal  fine,  il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.