Art. 3 Adozione del Piano dei conti integrato 1. Nell'ambito della sperimentazione, le amministrazioni centrali dello Stato adottano il piano dei conti integrato, che costituisce lo strumento di riferimento per la tenuta delle scritture contabili. 2. Ogni evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione finanziaria generato, quanto all'entrata, da atti di accertamento, riscossione e versamento; quanto alla spesa, da decreti di impegno e mandati di pagamento, costituisce una transazione contabile elementare che movimenta una o piu' voci del modulo finanziario del piano dei conti integrato. Analogamente, ogni evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione economico-patrimoniale generato da atti e documenti contabili, costituisce una transazione elementare che movimenta una o piu' voci del modulo economico e del modulo patrimoniale. 3. Ciascuna voce del piano dei conti integrato relativa alla contabilita' finanziaria e' correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante matrici di collegamento pubblicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul proprio sito internet istituzionale. 4. Al fine di facilitare la classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, le amministrazioni centrali dello Stato utilizzano l'apposito glossario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2018, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicato sullo proprio sito internet istituzionale.