Art. 3 Raccolta e trasmissione dei dati al sistema informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati 1. Al fine di consentire la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, il Ministero della salute predispone un elenco di soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 3, con esclusione dei medici veterinari, pubblicato sul sito internet istituzionale. Il Ministero della salute assegna a ciascun soggetto un identificativo univoco, distinto per sede territoriale del soggetto stesso. 2. Ai sensi dell'art. 89, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, il sistema di cui all'art. 2 traccia l'inizio dell'attivita' di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente, la sua cessazione e ogni altra informazione che consenta un'identificazione univoca dei soggetti coinvolti nel sistema distributivo dei medicinali veterinari. 3. Il soggetto interessato che, pur avendone diritto, non e' inserito nell'elenco di cui al comma 1, puo' richiedere di essere inserito presentando domanda secondo le modalita' pubblicate sul sito internet del Ministero della salute. 4. I medici veterinari sono identificati con il numero di iscrizione presso l'albo professionale degli ordini provinciali. 5. I soggetti di cui ai commi precedenti devono attenersi alle specifiche tecniche di raccolta, registrazione e trasmissione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto nonche' a quelle del sistema informativo della tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto. 6. Le trasmissioni dei dati avvengono in modalita' sicura, secondo le specifiche tecniche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute. 7. Le farmacie, ai fini dell'erogazione dei farmaci prescritti con la ricetta veterinaria elettronica, possono utilizzare l'infrastruttura della ricetta elettronica (SAC, ovvero tramite il SAR) di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011, nell'ambito del Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. 8. Per le finalita' di cui al comma 7, l'infrastruttura SAC, anche tramite il SAR, e' interconnessa con il Sistema di cui all'art. 2, secondo le modalita' di cui al disciplinare tecnico allegato.