Art. 3 
 
 
       Raccolta e trasmissione dei dati al sistema informativo 
             di tracciabilita' dei medicinali veterinari 
                       e dei mangimi medicati 
 
   1. Al fine di consentire la raccolta e la trasmissione dei dati al
sistema informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei
mangimi medicati, il Ministero della salute predispone un  elenco  di
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 3,  con
esclusione  dei  medici  veterinari,  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale. Il Ministero della salute assegna a  ciascun  soggetto
un  identificativo  univoco,  distinto  per  sede  territoriale   del
soggetto stesso. 
  2. Ai sensi dell'art. 89, comma  2-bis,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193,  il  sistema  di  cui  all'art.  2
traccia l'inizio  dell'attivita'  di  vendita,  ogni  sua  variazione
intervenuta  successivamente,  la  sua  cessazione   e   ogni   altra
informazione che consenta  un'identificazione  univoca  dei  soggetti
coinvolti nel sistema distributivo dei medicinali veterinari. 
  3. Il soggetto  interessato  che,  pur  avendone  diritto,  non  e'
inserito nell'elenco di cui al comma 1,  puo'  richiedere  di  essere
inserito presentando domanda secondo le modalita' pubblicate sul sito
internet del Ministero della salute. 
  4.  I  medici  veterinari  sono  identificati  con  il  numero   di
iscrizione presso l'albo professionale degli ordini provinciali. 
  5. I soggetti di cui ai  commi  precedenti  devono  attenersi  alle
specifiche tecniche di raccolta, registrazione e  trasmissione  delle
informazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto nonche'
a quelle del sistema informativo della tracciabilita' dei  medicinali
veterinari e dei mangimi medicati riportate nel disciplinare  tecnico
allegato al presente decreto. 
  6. Le trasmissioni dei dati avvengono in modalita' sicura,  secondo
le specifiche tecniche riportate nel disciplinare tecnico allegato al
presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul  sito
internet del Ministero della salute. 
  7. Le farmacie, ai fini dell'erogazione dei farmaci prescritti  con
la    ricetta    veterinaria    elettronica,    possono    utilizzare
l'infrastruttura della ricetta elettronica (SAC,  ovvero  tramite  il
SAR) di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011, nell'ambito  del
Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  8. Per le finalita' di cui al comma 7, l'infrastruttura SAC,  anche
tramite il SAR, e' interconnessa con il Sistema di  cui  all'art.  2,
secondo le modalita' di cui al disciplinare tecnico allegato.