Art. 3 
 
              Introduzione dell'art. 2-bis del decreto 
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
 
  1. Dopo l'art. 2 del decreto del  Ministro  dell'interno  3  agosto
2015 e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art.  2-bis  (Modalita'  applicative   alternative).   -   1.   In
alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e'  fatta
salva  la  possibilita'  di  applicare  le  norme  tecniche  indicate
all'art. 5, comma  1-bis,  per  le  seguenti  attivita',  cosi'  come
individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: 
    a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria
aperta e dei rifugi alpini; 
    b) 67, ad esclusione degli asili nido; 
    c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia  prevista
la vendita e l'esposizione di beni; 
    d) 71; 
    e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali
adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».